{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-98_2005-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61322&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "816a16d368dc43507797351e4a394cc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "revisione di lodo arbitrale - fatto nuovo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:29", "Checksum": "58dcf41fe765d358b01354bc8e0d4d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98\nRegesto:\nrevisione di lodo arbitrale - fatto nuovo\n\n\n6. A seguito del decesso del convenuto, avvenuto il 29 settembre 2002, dopo l’effettuazione del dibattimento finale, è pure divenuta litigiosa la questione a sapere chi ne fossero i successori in diritto, gli istanti avendo messo in dubbio, contestando in particolare la validità delle dichiarazioni di rinuncia alla successione rilasciate il 12 marzo 2003 dai figli del convenuto __________ e __________ nonché dai nipoti __________ e __________ rispettivamente il 12 settembre 2003 dai nipoti __________ e __________, che i suoi unici eredi fossero la moglie __________ ed il nipote __________. La tesi degli istanti, basata sul fatto che non era stato chiarito dove il de cuius fosse domiciliato al momento della morte, dev’essere disattesa, considerato come dal suo certificato di morte si evince il suo domicilio a __________ ed il perito giudiziario PE 2 ha confermato, in virtù delle disposizioni legali così applicabili, la validità delle dichiarazioni di rinuncia versate agli atti (perizia p. 4). Al convenuto subentrano dunque in qualità di eredi la moglie __________ ed il nipote __________. Ritenuto che le parti in causa, con scritti 22 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005, non hanno preteso di essere citate ad una nuova udienza di dibattimento finale a seguito dell’esito della contestazione in parola, ma si sono limitate a chiedere che la sentenza fosse emanata e intimata agli eredi del convenuto, con la diversa connotazione che entrambi davano a quel termine, il presente giudizio di merito può senz’altro essere prolato senza che si rendano necessarie ulteriori formalità.\n7. Gli art. 41 e segg. CIA definiscono esaustivamente a quali condizioni possa essere chiesta la revisione nell'ambito di un procedimento arbitrale. Oggetto della domanda di revisione dev’essere innanzitutto un lodo, ritenuto che un semplice referto di arbitratore non può essere oggetto di quel rimedio giuridico. Atteso che con il giudizio di rinvio del 26 novembre 2001 (inc. n. 4P.65/1991, pubblicato in DTF 117 Ia 365) la Prima Corte Civile del Tribunale federale, annullando con ciò la diversa conclusione cui era giunta la scrivente Camera con sentenza 6 marzo 2001, ha ritenuto che la decisione 25 giugno 1987 degli arbitri costituisse un vero e proprio lodo, è indubbio che la domanda degli istanti, almeno da questo punto di vista, sia ricevibile.\n8. Il Concordato intercantonale sull'arbitrato -qui applicabile perchè così voluto dalle parti nel compromesso arbitrale e siccome al momento della decisione arbitrale non erano ancora in vigore le disposizioni del capitolo 12 della LDIP (cfr. il consid. 3, non pubblicato, della già citata DTF 117 Ia 365)- conosce due motivi di revisione, che ricalcano in sostanza quanto stabilito dagli art. 136 segg. OG (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, p. 234 e 238; Poudret, Arbitrage concordataire, in FJS 464c p. 11; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 359; Panchaud, Concordat suisse sur l'arbitrage du 27 mars / 27 aôut 1969, édition quadrilingue et annotée, Losanna 1974, p. 27 e 52; Bratschi/Briner, Bemerkungen zum Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, in SJZ 1976 p. 106). Per la comprensione dell'art. 41 CIA si può pertanto far capo alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppata a margine dell'art. 137 OG (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Vol. 1, Berna 1982, n. 542 e seg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 235; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 360; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale d'appello del cantone Ticino, in Rep. 1984 p. 13; I CCA 10 maggio 1976 in re C. e C./H., parzialmente pubblicata in Rep. 1977 p. 195; II CCA 15 settembre 1994 inc. n. 8/92, 12 luglio 1996 inc. n. 12.96.74, 30 maggio 2003 inc. n. 12.2002.109).\nAi sensi dell’art. 41 lett. a CIA la revisione può innanzitutto essere chiesta quando risulta che atti dichiarati punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla decisione arbitrale, ritenuto che tali atti devono essere constatati in una sentenza penale, a meno che nel procedimento penale non si possa giungere alla sentenza per motivi diversi dalla mancanza di prove.\nGiusta l'art. 41 lett. b CIA è invece possibile chiedere la revisione di un lodo quando lo stesso è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del giudizio o mezzi di prova destinati ad accertare fatti essenziali senza che all'istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove nel corso del procedimento. In altre parole, per potersi ammettere una domanda di revisione in base a quest’ultima disposizione, é necessario che siano adempiute tre condizioni, oltre al requisito della tempestività della richiesta (la relativa istanza dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 5 anni dall'intimazione del lodo, cfr. art. 42 CIA): in primo luogo deve trattarsi di fatti e di prove preesistenti al lodo, ma scoperti solo dopo il giudizio arbitrale; i fatti e le prove in questione devono inoltre permettere un diverso esito della causa; infine la loro adduzione non doveva essere possibile in precedenza, senza che all'istante potesse essere ascritta colpa alcuna (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 360 e seg.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 2.2.2 - 2.3.5 ad art. 137 OG; II CCA 30 maggio 2003 inc. n. 12.2002.109)."}