{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-98_2005-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61322&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "816a16d368dc43507797351e4a394cc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "revisione di lodo arbitrale - fatto nuovo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:29", "Checksum": "58dcf41fe765d358b01354bc8e0d4d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98\nRegesto:\nrevisione di lodo arbitrale - fatto nuovo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,\nchiamata a statuire sulla domanda di revisione di lodo (già inc. n. 36/91, 8/92 e 12.95.42) presentata il 26 febbraio 1991 da\n|\n|\nIS 1 (MC) IS 2 (MC)\n|\n|\n|\n|\nnei confronti del lodo pronunciato il 25 giugno 1987 da e, per essa, da TE 1 (presidente), TE 2 e __________ (membri), che ha interessato quale controparte\n|\n|\n|\n|\nCO 1 (MC) e per esso, ora defunto, i suoi eredi: CO 1 CO 1 (MC)\n|\n|\nvolta ad ottenere l’annullamento del lodo e il conseguente rinvio del caso al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio con protesta di spese e ripetibili, domanda avversata dalla controparte, con osservazioni 4 maggio 1992, con cui si chiede la reiezione della domanda di revisione, pure con protesta di spese e ripetibili;\nvista la replica 12 giugno 1992 e la duplica 1° settembre 1992;\nesperita l’istruttoria di causa;\ncitate le parti per il dibattimento finale, indetto per l’11 settembre 2002;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Con compromesso arbitrale 2 settembre 1986 (doc. H) IS 2 e IS 1 da una parte e l’CO 1 dall’altra hanno incaricato la __________ di fungere da perito e in tal veste di determinare in modo vincolante il prezzo che quest’ultimo era tenuto a versare ai primi per la cessione di tutta una serie di partecipazioni da essi detenute in società del cosiddetto __________ nonché di una serie di crediti per avvenuti finanziamenti. La valutazione dei patrimoni netti delle varie società del gruppo avrebbe dovuto essere fatta al loro valore effettivo al 30 giugno 1986, tenendo conto dei valori di mercato dei vari cespiti patrimoniali attivi e passivi, materiali e immateriali, avviamento incluso, ancorché non risultanti dai bilanci, ma senza correzioni di maggioranza o minoranza e indipendentemente da ogni e qualsiasi rischio valutario, segnatamente in Italia.\n2. In data 25 giugno 1987 TE 1, TE 2 e __________, membri designati dalla direzione della __________ per assolvere a suo nome l’incarico conferito, hanno rassegnato il loro referto (doc. B), stabilendo in fr. 61'908'000.- il prezzo della cessione, che si è poi perfezionata in quei termini. Per quanto qui interessa, essi, nell’ambito della valutazione di uno dei 4 sottogruppi del __________, denominato __________, hanno in particolare ritenuto che la società __________ disponesse di un patrimonio netto di fr. 30'555'000.- e di plusvalenze per fr. 73'457'000.- (all. I/1), tra cui era compreso un importo di fr. 13'800'000.- a titolo di avviamento o “goodwill” (p. 32, 44 seg. e all. G e I/1).\n3. Con la domanda di revisione che qui ci occupa, IS 2 e IS 1 chiedono di annullare la decisione degli arbitri e di rinviare il caso al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio. Essi, preso atto che nell’estate 1989 l’intero pacchetto azionario della società __________, compresa la quota da essi ceduta, era stato venduto al gruppo francese __________ e soprattutto che nel bilancio 1989 della __________, nata sulle ceneri di quest’ultima, risultava una voce denominata “brevetti e marchio __________” allibrata con un ingentissimo valore di Lit. 384'492'906'038 (doc. D p. 22 seg.), che -a loro dire- doveva essere esistente, con valori analoghi, anche 3 anni prima, pretendono in sostanza, evocando con ciò il motivo di revisione previsto dall’art. 41 lett. b CIA, che nell’ambito delle loro valutazioni gli arbitri avrebbero ampiamente sottovalutato il valore del marchio __________ o l’ammontare delle riserve occulte rispettivamente delle plusvalenze del gruppo, che la controparte avrebbe occultato agli arbitri gli elementi per operare tale valutazione e che infine il collegio arbitrale avrebbe addirittura omesso di considerare questi valori nel prezzo di vendita. Se quel valore fosse stato considerato in modo corretto, il prezzo di vendita sarebbe stato, a loro dire, di ca. fr. 177'222'000.- superiore a quello accertato nel giudizio arbitrale.\n4. Con le sue osservazioni l’CO 1 si è integralmente opposto alla domanda di revisione, rilevando da un lato che l’asserita, ma contestata esistenza di una riserva occulta o di eventuali plusvalenze nei bilanci della __________ o __________, dovuta semmai a soli fini fiscali, non costituiva un fatto nuovo ai sensi dell’art. 41 lett. b CIA, bensì una semplice censura del valore accertato a suo tempo dagli arbitri, e dall’altro che, nella misura in cui la controparte affermava che l’accertamento del valore reale era stato da lui compromesso, si trattava di una contestazione ai sensi dell’art. 41 lett. a CIA, di per sé improponibile in assenza di un procedimento o di una sentenza penale intesi a sanzionare tale comportamento. Del tutto infondata era poi la tesi secondo cui gli arbitri non avrebbero preso in considerazione quei valori al momento di determinare il prezzo di vendita, tanto più che agli stessi istanti andava rimproverata una grave negligenza, avendo essi rinunciato a far esperire a tempo debito ulteriori indagini in tal senso.\n5. Nei successivi allegati scritti ed in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti tesi ed eccezioni, contestando l’assunto della parte avversa."}