che il mancato riconoscimento della rendita vitalizia a far tempo dal 2 dicembre 1986 comporta evidentemente una maggior soccombenza dell'attrice nella petizione: la stessa risultando dunque soccombente in ragione di 3/5, ne discende che ai sensi dell'art. 148 CPC la tassa di giustizia e le spese oggetto del dispositivo n. II devono essere poste a suo carico in tale misura e per la rimanenza (2/5) alla convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr.