50'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. IV); che il 17 agosto 2001 la I Corte civile del Tribunale federale, in parziale accoglimento del ricorso per riforma presentato il 30 novembre 2000 dalla convenuta, ha riformato la sentenza cantonale nel senso che l'attrice non poteva pretendere alcuna rendita vitalizia dopo il 2 dicembre 1986, rinviando gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio su spese e ripetibili; che il mancato riconoscimento della rendita vitalizia a far tempo dal 2 dicembre 1986 comporta evidentemente una maggior soccombenza dell'attrice nella petizione: