che le due figlie hanno nel frattempo concluso con la controparte un accordo transattivo limitatamente alla quota di 50% di loro spettanza, così che esse sono state estromesse dalla lite, che è dunque continuata, ritenuta una riduzione del 50% dei crediti litigiosi, tra la sola __________ e la convenuta; che con sentenza 26 ottobre 2000 questa Camera ha respinto la domanda riconvenzionale e accolto parzialmente la petizione, nel senso che a __________ andavano innanzitutto riconosciuti complessivamente fr. 456'001.10 oltre interessi, nonché una pensione vitalizia di fr. 30'000.- annui a partire dal 1° luglio 1977 e fino al 2 dicembre 1986, rispettivamente di fr.