{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-44_2001-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59271&nX40_KEY=4931736&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2228c611490d62d7ad4c42838d6b2139"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.09.2001 10.1995.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:54:42", "Checksum": "9c110b5114481e6b623de59eb00aaed0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.09.2001 10.1995.44\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. Rinvio TF |\n24 settembre 2001/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente |\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 29 maggio 1978 da\n|\n|\n__________ al quale, decesso il 2 dicembre 1986, è subentrata in causa la sua comunione ereditaria composta da\n__________ rappr. dall'avv. __________ __________ __________ entrambe rappr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro\n|\n|\n|\n|\n__________ ora __________ rappr. dall'avv. __________\n|\n|\npreso atto della sentenza 17 agosto 2001 con cui la I Corte civile del Tribunale federale ha parzialmente riformato il giudizio 26 ottobre 2000 di questa Camera, rinviando gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio sulle spese processuali e sulle ripetibili;\ned ora, in materia di spese e ripetibili della sede cantonale;\nritenuto\nin fatto e in diritto:\nche con la petizione in rassegna l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 1'233'379.60 oltre interessi e al versamento di una pensione vitalizia di fr. 120'000.- annui per sé a far tempo dalla conclusione della sua attività presso la convenuta e, in caso di sua morte, di fr. 80'000.- per la moglie e di fr. 20'000.- per la figlia fino al suo venticinquesimo anno e che inoltre fosse accertato anche per il futuro il suo diritto a percepire il 3% dell'utile netto prima degli ammortamenti e lo 0.5% della cifra d'affari della convenuta a titolo di indennità per le licenze di cui egli era inventore o coinventore e ciò fino al 1996, percentuali queste che pure si applicavano - come ulteriormente postulato in replica - su quanto realizzato dai prenditori di licenze rispettivamente da coloro che comunque beneficiavano dei brevetti, ritenuta una riduzione delle sue spettanze del 10% annualmente a partire dal 1988;\nche la convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 1'539'591.95 oltre interessi, nonché la restituzione di tutta la documentazione originale in possesso dell'attore inerente un progetto brasiliano e l'accertamento che i brevetti BE __________, BE __________ e BE __________, registrati a nome dell'attore, erano in realtà di sua proprietà;\nche all'attore, deceduto il 2 dicembre 1986, è subentrata in causa la sua comunione ereditaria composta dalla moglie __________ e dalle figlie __________ e __________;\nche le due figlie hanno nel frattempo concluso con la controparte un accordo transattivo limitatamente alla quota di 50% di loro spettanza, così che esse sono state estromesse dalla lite, che è dunque continuata, ritenuta una riduzione del 50% dei crediti litigiosi, tra la sola __________ e la convenuta;\nche con sentenza 26 ottobre 2000 questa Camera ha respinto la domanda riconvenzionale e accolto parzialmente la petizione, nel senso che a __________ andavano innanzitutto riconosciuti complessivamente fr. 456'001.10 oltre interessi, nonché una pensione vitalizia di fr. 30'000.- annui a partire dal 1° luglio 1977 e fino al 2 dicembre 1986, rispettivamente di fr. 37'500.- annui da quest'ultima data e che era infine accertato il suo diritto a percepire l'1% dell'utile netto e lo 0.166% della cifra d'affari prima degli ammortamenti della convenuta e ciò dal 1978 al 1996, ritenuta una riduzione delle sue spettanze in ragione del 5% annuo a far tempo dal 1978, fermo restando che sull'importo concernente il 1978 doveva essere posta in deduzione una somma di fr. 50'000.-;\nche le spese relative alla petizione, consistenti in fr. 134'994.45, già anticipate dall'attrice in ragione di fr. 55'400.- e dalla convenuta in ragione di fr. 28'728.35 e per la rimanenza da anticiparsi dall'attrice e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dallo Stato, erano state poste a carico dell'attrice in ragione di 4/7 e della convenuta per 3/7, con l'obbligo per l'attrice di rifondere alla controparte fr. 70'000.- a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. II), mentre le spese relative alla riconvenzione, di fr. 15'200.-, già anticipate dall'attrice riconvenzionale nella misura di fr. 10'000.-, rimanevano integralmente a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 50'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. IV);\nche il 17 agosto 2001 la I Corte civile del Tribunale federale, in parziale accoglimento del ricorso per riforma presentato il 30 novembre 2000 dalla convenuta, ha riformato la sentenza cantonale nel senso che l'attrice non poteva pretendere alcuna rendita vitalizia dopo il 2 dicembre 1986, rinviando gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio su spese e ripetibili;\nche il mancato riconoscimento della rendita vitalizia a far tempo dal 2 dicembre 1986 comporta evidentemente una maggior soccombenza dell'attrice nella petizione: la stessa risultando dunque soccombente in ragione di 3/5, ne discende che ai sensi dell'art. 148 CPC la tassa di giustizia e le spese oggetto del dispositivo n. II devono essere poste a suo carico in tale misura e per la rimanenza (2/5) alla convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 98'000.- a titolo di ripetibili parziali;\nche il giudizio del Tribunale federale non ha per contro modificato l'esito dell'azione riconvenzionale, nemmeno impugnata, così che il dispositivo n. IV su spese e ripetibili inerente tale azione non deve essere qui riesaminato;\nche non si prelevano né spese né ripetibili per il presente giudizio;\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA\npronuncia:\n1. Il dispostivo n. II della sentenza 26 ottobre 2000 di questa Camera è così modificato:\nII. Le spese relative alla petizione, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50'000. --\nb) testimoni fr. 147.--\nc) rogatorie fr. 854.15"}