pure rubrica 3 p. 2 e rubrica 5 p. 2). Egli ha pertanto concluso che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del cliente, la somma in questione avrebbe dovuto essere investita dalla convenuta sul mercato fiduciario a 48 ore "revolving", piazzamento che, a suo parere, vista la formulazione scritta dell'ordine e nel quadro delle osservazioni da lui illustrato in precedenza, sarebbe stato senz'altro legittimo e nell'interesse del cliente (perizia, rubrica 5 p. 4; delucidazione e completazione peritale p. 3).