Matthey, La gestion des avoirs bancaires saisis par le juge d'instruction, in SJ 1999 II p. 324; cfr. pure BlSchK 1992 p. 103). Dalla data del sequestro la convenuta, che aveva tempestivamente informato l'attore del provvedimento (doc. _), non poteva pertanto più investire la somma in questione secondo le istruzioni ricevute con il doc. _, per cui, non essendo stata versata agli atti l'autorizzazione da parte dell'ufficio esecuzioni a continuare la gestione dei beni, essa non è responsabile del mancato utile conseguito. La sua responsabilità è invece di principio innescata per il periodo precedente al sequestro, dall'8 ottobre al 4 novembre 1986.