come una sua comunicazione della facoltà di rappresentanza da lui concessa al rappresentante; occorre in altri termini sottolineare che l’interpretazione oggettiva del partner contrattuale in favore dell’autorizzazione a rappresentare non può basarsi sul solo comportamento del rappresentante: è bensì necessario che questa poggi su elementi oggettivi attribuibili al rappresentato (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; IICCA 3 settembre 1996 inc. n. 12.96.36, 17 luglio 2000 inc. n. 10.1995.49; Giger, Vollmachtsmitteilung nach Art. 33 Abs. 3 OR - Voraussetzungen für den Vertrauensschutz, in recht 1995, p. 31;