Tale norma presuppone, oltre all'agire del rappresentante in nome del mandante e la buona fede del terzo contraente, la comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo (DTF 120 II 197 consid. 2b). Quest'ultima, in particolare, può essere esplicita oppure tacita, può manifestarsi mediante un comportamento attivo o anche passivo: indispensabile è comunque che la controparte contrattuale abbia potuto interpretare l’atteggiamento del rappresentato, secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), come una sua comunicazione della facoltà di rappresentanza da lui concessa al rappresentante;