{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-28_2004-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59279&nX40_KEY=4925154&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdab55dc667daa56c8aef544e774cbd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:13", "Checksum": "81bc2b62b63b52d981a17d2edd025c02", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8.2 A sua volta priva di fondamento è la pretesa volta alla rifusione della perdita di beneficio e di interessi asseritamente subita dall'attore per il fatto che le somme da lui fatte affluire alla convenuta (i US$ 2'500'000 o quanto meno i US$ 500'000) non sarebbero state investite secondo le istruzioni date con il telex di cui al doc. _, ovvero per un terzo a 30 giorni, un terzo a 60 giorni e un terzo a 90 giorni.\n8.2.1 Già si è detto in precedenza (consid. 6) che la convenuta non ha commesso alcuna violazione contrattuale allorché aveva provveduto ad eseguire l'ordine di bonifico di US$ 2'000'000 impartito dal __________. Contrariamente a quanto preteso dall'attore, essa non può pertanto essere resa responsabile del mancato utile su quella somma, ovvero di quanto sarebbe stato conseguito nel caso in cui quell'importo fosse stato investito secondo le modalità previste nel doc. _.\n8.2.2 L'attore ha pure rimproverato alla convenuta di non aver investito secondo le istruzioni i rimanenti US$ 500'000, che per anni sono rimasti depositati su un conto non fruttifero d'interessi (cfr. doc. _; perizia, rubrica 11 p. 1). In sede conclusionale (p. 59) egli ha quantificato in US$ 247'274 il pregiudizio da lui subito per questa ragione, somma corrispondente all'utile che sarebbe stato conseguito fino alla data dell'inoltro della petizione. A torto.\nL'attore sembra innanzitutto dimenticare che a far tempo dal 4 novembre 1986 la somma in questione è stata oggetto di un sequestro civile (doc. _). Questo provvedimento, oltre a vietare al debitore ed alla banca depositaria di disporre sui beni sequestrati (cfr. consid. 7), ha di fatto paralizzato qualsiasi attività di investimento e di reinvestimento dei beni (Dallèves, op. cit., ibidem), che sarebbe stato possibile solo previa autorizzazione dell'ufficio esecuzioni (art. 96 cpv. 1 LEF; Wenzel, op. cit., ibidem; Dallèves, op. cit., ibidem), unico responsabile della loro amministrazione (cfr. art. 98 e 100 LEF), il quale di regola l'avrebbe concessa dopo aver ottenuto il consenso del creditore (Wenzel, op. cit., ibidem; Ochsner, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Jeanneret, Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 75; Matthey, La gestion des avoirs bancaires saisis par le juge d'instruction, in SJ 1999 II p. 324; cfr. pure BlSchK 1992 p. 103). Dalla data del sequestro la convenuta, che aveva tempestivamente informato l'attore del provvedimento (doc. _), non poteva pertanto più investire la somma in questione secondo le istruzioni ricevute con il doc. _, per cui, non essendo stata versata agli atti l'autorizzazione da parte dell'ufficio esecuzioni a continuare la gestione dei beni, essa non è responsabile del mancato utile conseguito.\nLa sua responsabilità è invece di principio innescata per il periodo precedente al sequestro, dall'8 ottobre al 4 novembre 1986. L'attore non è tuttavia stato in grado di provare l'ammontare del danno da lui subito. Il perito giudiziario, nel suo referto, ha in effetti accertato che l'istruzione impartita alla convenuta con il doc. _, tutt'altro che chiara (perizia, rubrica 3 p. 3 e rubrica 7 p. 1), non solo conteneva diversi elementi contraddittori (perizia, rubrica 5 p. 2; cfr. pure rubrica 3 p. 2), ma era addirittura incompleta e inesatta (perizia, rubrica 5 p. 3), e in ogni caso non poggiava su di una base contrattuale sufficiente affinché la banca potesse procedere ad operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, secondo i modelli islamici o occidentali (perizia, rubrica 7 p. 1; cfr. pure rubrica 3 p. 2 e rubrica 5 p. 2). Egli ha pertanto concluso che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del cliente, la somma in questione avrebbe dovuto essere investita dalla convenuta sul mercato fiduciario a 48 ore \"revolving\", piazzamento che, a suo parere, vista la formulazione scritta dell'ordine e nel quadro delle osservazioni da lui illustrato in precedenza, sarebbe stato senz'altro legittimo e nell'interesse del cliente (perizia, rubrica 5 p. 4; delucidazione e completazione peritale p. 3). Sennonché l'attore, confrontato con questa risposta, non ha chiesto al perito di calcolare quale sarebbe stato l'utile, il 4 novembre 1986, qualora si fosse proceduto a questi investimenti fiduciari a 48 ore \"revolving\", per cui il danno da lui subito è in definitiva rimasto non provato, non potendosi evidentemente prendere in considerazione l'utile netto conseguito con un investimento a 30 giorni (US$ 708, cfr. perizia, rubrica 10, allegato p. 1 pos. 1, quell'investimento scadeva per altro il 6 novembre), sia pure rapportato all'intero capitale di US$ 500'000 (ovvero US$ 2'124), e ciò per il semplice fatto che non era dato a sapere quale sarebbe stato in quel periodo il tasso d'interesse per gli investimenti a 48 ore, né soprattutto quale sarebbe stata l'influenza dei costi, notoriamente ben più rilevanti rispetto a un investimento a 30 giorni (15 operazioni invece di una sola).\n8.3 Infine, anche la richiesta di rifusione delle spese legali preprocessuali, che l'attore aveva quantificato in sede petizionale in almeno US$ 100'000 (p. 69 ad § 126), dev'essere disattesa e ciò già per il fatto che la parte attrice non ha assolutamente provato l'ammontare della sua pretesa, per altro apparentemente non più riproposta con le conclusioni di causa. Ad ogni buon conto anche l'esito della presente causa, che di fatto ha negato all'attore qualsiasi risarcimento, ostava a sua volta alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte prima dell'apertura della causa, visto e considerato che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale le stesse potevano costituire una posizione di danno solo a condizione che l'assistenza legale fosse giustificata, necessaria ed appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b; ICCTF 12 febbraio 2003 in re J./G. SA)."}