{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-28_2004-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59279&nX40_KEY=4925154&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdab55dc667daa56c8aef544e774cbd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:13", "Checksum": "81bc2b62b63b52d981a17d2edd025c02", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'attore sapeva (conclusioni p. 24 ad 48) che a quel momento la convenuta nutriva una piena fiducia e in ogni caso non aveva motivo di dubitare della correttezza del __________, che nei ca. 15 anni di collaborazione con la banca aveva svolto per lei un'intensa e proficua attività di procacciatore d'affari e soprattutto aveva già avuto modo di agire per altri clienti arabi sulla base di poteri di rappresentanza conferiti verbalmente, senza che vi fossero mai state contestazioni di sorta (__________: verbale 14 aprile 1988 p. 2, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 3 seg. e 6, doc. _; __________, rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 27). Essa non poteva nemmeno immaginare che l'attore, diversamente da altri clienti arabi (__________: verbale 14 aprile 1988 p. 2, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 4, doc. _), avesse l'abitudine di conferire una procura scritta ai suoi rappresentanti (teste __________, verbale 25 settembre 1995 p. 8), tanto più che anche il testo della procura (doc. _), conferita dall'attore al __________ per la vendita di un aereo Swearinger Merlin III B SA226-T, le è stato rimesso solo successivamente all'esecuzione dell'ordine di bonifico litigioso, circostanza questa che l'attore non ha più contestato in sede conclusionale. Il fatto che l'attore stesso avesse provveduto ad inviare i US$ 2'500'000 senza che in precedenza i documenti di apertura del conto fossero stati allestiti e ritornati permetteva anzi di ritenere che questi fosse poco incline ad ossequiare gli aspetti formali. La banca a quel momento non era inoltre a conoscenza del tenore del contestato accordo tra il __________ e l'attore, datato 2 ottobre 1986 (doc. _), relativo alla vendita delle azioni __________ Ltd e alla concessione del prestito, che in effetti le è stato trasmesso in copia solo il successivo 26 ottobre (doc. _). Il fatto che il doc. _ provenisse formalmente da __________ e non recasse alcuna firma non era a sua volta tale da compromettere la buona fede della convenuta, in quanto lo stesso emanava dalla stessa società che aveva trasmesso il telex di cui al doc. _ e soprattutto l'arrivo del telex in questione era stato preavvisato telefonicamente dal __________ (__________: verbale 13 novembre 1989 p. 7, doc. _; verbale 1° dicembre 1995 p. 2), che di quella società era il beneficiario economico (rogatoria __________ ad 25d; rogatoria __________ p. 5; rogatoria __________ 14 maggio 1997 ad controdomanda 18c). I dubbi avuti dal funzionario della convenuta __________ al momento di dar seguito all'ordine di bonifico, dovuti più che altro all'assenza di un ordine firmato dell'attore o di una procura scritta a favore del __________, sono a loro volta irrilevanti, in quanto egli non era a conoscenza del tenore dell'incontro del 24 settembre (__________: verbale 9 marzo 1989 p. 6, doc. _), come pure irrilevanti, siccome successivi all'esecuzione del bonifico, sono le circostanze di cui la banca è venuta a conoscenza rispettivamente i dubbi che possono essere sorti ad altri suoi funzionari, in particolare a __________ (cfr. doc. _; questi, per ammissione dell'attore, non era per altro al corrente degli antefatti, cfr. replica p. 25 § 93), dopo l'8 ottobre 1986. In merito alle presunte contraddizioni tra il contenuto dell'ordine di cui al doc. _ e la precedente istruzione di cui al doc. _, si può infine senz'altro rimandare a quanto indicato nei considerandi precedenti (consid. 6.2).\n6.3.4 L'esistenza di una valida comunicazione del potere di rappresentanza a favore del __________, così accertata, implica, anche in questo caso, l'assenza di qualsiasi violazione contrattuale da parte della convenuta per aver dato seguito all'ordine di bonifico impartito da quest'ultimo (cfr. consid. 6.2).\n7. Del tutto infondata è pure la domanda con cui l'attore chiede la condanna della convenuta alla rifusione degli US$ 500'000 rimasti sui suoi conti bancari dopo il bonifico di US$ 2'000'000. Come già accennato, l'importo in questione è stato a suo tempo oggetto di un sequestro civile ordinato su richiesta della creditrice __________ Ltd (il sequestro era stato ordinato fino a concorrenza della somma di US$ 1'000'000, cfr. doc. _), cui la convenuta era del tutto estranea, tuttora in essere. In conseguenza di questo provvedimento, la convenuta non può validamente liberare quelle somme a favore dell'attore-debitore (Wenzel, Arrestprobleme bei Banken, in AAVV, Der Arrest in SchKG, Zurigo 1989, p. 47; Dallèves, Le séquestre, in FJS 740 p. 16; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. ed., Berna 2003, § 51 n. 62), ritenuto che l'effetto liberatorio è dato unicamente ai pagamenti effettuati nelle mani dell'ufficio esecuzioni (cfr. art. 96 cpv. 1 e 99 LEF, norme applicabili al sequestro in forza del rimando di cui all'art. 275 LEF).\n8. L'attore pretende infine l'attribuzione di un importo di US$ 1'000'000 a titolo di risarcimento danni, segnatamente per il deprezzamento subito dal dollaro rispetto al franco, per la perdita di beneficio e di interessi rispetto a quanto sarebbe stato possibile ricavare investendo le somme in questione secondo le istruzioni ricevute e per le spese legali sostenute.\n8.1 La prima posizione di danno di cui l'attore chiede il risarcimento, ovvero quella relativa al deprezzamento subito nel frattempo dal dollaro rispetto al franco, dev'essere respinta già per il fatto che la stessa, oltre a non essere più stata riproposta con l'allegato conclusivo, non era stata quantificata, ancor prima che provata, in sede petizionale (p. 69 ad § 126)."}