{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-28_2004-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59279&nX40_KEY=4925154&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdab55dc667daa56c8aef544e774cbd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:13", "Checksum": "81bc2b62b63b52d981a17d2edd025c02", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCome già accennato, l'attore, in petizione, ha ammesso che in occasione dell'incontro avuto in banca il 24 settembre 1986 il __________ aveva esposto al direttore della convenuta __________, a suo dire a torto, che lo sceicco non solo voleva aprire una relazione bancaria, ma aveva pure l'intenzione di divenire azionista di __________ Ltd (p. 30 ad § 58). __________, oltre a confermare il tenore del colloquio (petizione p. 31 § 60), per altro riportato anche dal __________ (petizione p. 30 seg. § 59), ha tenuto a sottolineare come quest'ultimo, che -come detto- traduceva dall'arabo all'inglese le parole dell'attore, gli avesse a quel momento comunicato che lo sceicco lo designava quale suo rappresentante e lo autorizzava a dare istruzioni sui suoi conti (verbale 14 aprile 1988 p. 4, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 4, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 5). La circostanza è doppiamente significativa nell'ottica dell'applicazione dell'art. 33 cpv. 3 CO. In primo luogo il fatto che l'attore abbia accettato che il __________ fungesse nell'occasione da interprete era senz'altro tale da indurre la convenuta a ritenere che egli si fidasse del traduttore e che dunque quanto riportato da quest'ultimo corrispondesse effettivamente alle parole dell'attore. Ma vi è di più. A quell'incontro erano pure presenti il figlio quindicenne dell'attore, __________, studente negli Stati Uniti (petizione p. 21 seg. § 43; __________: verbale 14 marzo 1990 p. 4, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _), ed __________, suo ex dipendente. Nonostante entrambi conoscessero, più o meno bene, la lingua inglese (__________: verbale 14 marzo 1990 p. 5, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 7, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 11; __________, pur affermando di capire poco l'inglese, ha affermato di aver inteso almeno parte della discussione, cfr. verbale 9 marzo 1989 p. 4, doc. _; l'attore ritiene invece che solo il figlio parlava un po' d'inglese, cfr. verbale 15 giugno 1987 p. 2, doc. _; solo __________, verbale 25 settembre 1995 p. 8, pretende che il figlio dell'attore non conoscesse a quel momento quella lingua), ciò che non era sfuggito ai funzionari della convenuta (__________: verbale 14 aprile 1988 p. 3, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 4, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 5 seg., doc. _; dr. __________: verbale 26 maggio 1992 p. 3, doc. _; interrogatorio formale ad 8c), essi nell'occasione non hanno assolutamente contestato la traduzione effettuata dal __________, che a maggior ragione poteva dunque essere ritenuta fedefacente dalla banca. A conferma dell'esistenza di un potere di rappresentanza a favore del __________, conferito in occasione di quell'incontro, vanno pure menzionate le seguenti circostanze, di cui la convenuta era stata informata o comunque era venuta a conoscenza prima dell'8 ottobre: innanzitutto il fatto che fu proprio il __________, e non l'attore, a preavvisare telefonicamente alla banca l'arrivo dei US$ 2'500'000; il telex 6 ottobre 1986 (doc. _), con cui veniva confermato il trasferimento di quella somma, con le ulteriori istruzioni per l'apertura di una relazione bancaria presso la convenuta a nome dell'attore -che quest'ultimo ha per altro ammesso in causa corrispondere alla sua effettiva volontà (petizione p. 49 § 90 e p. 70)-, tra cui quella di inviare copia degli estratti all'ufficio ginevrino del __________ (\"copy attention Mr. __________ of our Geneva office\"), era stato a sua volta impartito da quest'ultimo, su esplicito incarico dall'attore (petizione p. 42 § 82; replica p. 22 § 82; conclusioni p. 24 ad 49); il __________ era inoltre in possesso dei telex cifrati (doc. _), da lui poi allegati all'ordine di bonifico di cui al doc. _, con cui quella somma era stata girata dalla __________ Bank di __________ alla __________, documenti che potevano essergli stati rimessi solo dall'attore o dai suoi collaboratori; infine l'attore non aveva reagito (verbale 18 giugno 1987 p. 5, doc. _) al telex 8 ottobre 1986, con cui il __________ gli aveva comunicato, con copia alla banca (doc. _), l'avvenuta esecuzione dell'ordine di bonifico (doc. _).\n6.3.3 Come già accennato, l'art. 33 cpv. 3 CO presuppone infine, oltre alla comunicazione della facoltà di rappresentanza del rappresentato al terzo, anche la buona fede del partner contrattuale (DTF 120 II 202; Zäch, op. cit., N. 155 seg. ad art. 33 CO). Questa norma statuisce infatti una parziale protezione della buona fede del partner contrattuale, nel senso di una distribuzione del rischio per la mancata facoltà di rappresentanza (DTF 120 II 201; sentenze IICCA citate).\nNel caso concreto l'attore non è stato in grado di provare l'esistenza di circostanze tali da mettere in dubbio la buona fede della convenuta, per altro presunta (art. 3 cpv. 1 CC)."}