{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-28_2004-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59279&nX40_KEY=4925154&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdab55dc667daa56c8aef544e774cbd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:13", "Checksum": "81bc2b62b63b52d981a17d2edd025c02", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6.1.2 Le testimonianze rese dai testi __________ e __________, che per altro sono state confermate in più punti dalle deposizioni del __________ (verbale 26 maggio 1992 p. 2 seg., doc. _), non oggetto di formale contestazione da parte dell'attore, non sono state in generale smentite da altre circostanze agli atti.\nGià si è detto che la visita in banca dell'attore non può essere considerata di cortesia, rispettivamente che in quell'occasione non ci si limitò a una semplice presentazione dell'attore, ma si discusse dell'investimento in __________ Ltd e dell'apertura di un conto, per cui la versione resa dai due testimoni, che conferma questi fatti, non può essere ritenuta erronea.\nÈ vero che il __________ ha dichiarato che in occasione della trasferta a __________ del 24 settembre 1986 egli e l'attore sarebbero stati inizialmente ricevuti da __________ (verbale 14 marzo 1990 p. 4, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _; verbale 18 giugno 1987 p. 4, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 7, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 9), funzionario della convenuta presso la Banca __________, il quale, sentito a sua volta in sede testimoniale, ha tuttavia dichiarato di non aver mai conosciuto l'attore e oltretutto di essere stato all'estero a quel tempo (verbale 23 ottobre 1990 p. 2, doc. _). Sennonché lo stesso __________, nel seguito della sua deposizione, non è apparso così perentorio e in particolare non ha escluso di essere stato presente a __________ in quel periodo, ma soprattutto la sua presenza a __________ è stata notata dal teste di parte attrice __________ (verbale 18 giugno 1987 p. 5, doc. _), sicché la testimonianza del __________, su questo punto, non può essere considerata inveritiera, tanto è vero che in sede conclusionale l'attore ha ritenuto di sorvolare su questa circostanza, evocata invece con la petizione di causa.\nVera è per contro la contraddizione nelle versioni rese dal __________, che in un interrogatorio (verbale 14 marzo 1990 p. 3, doc. _) aveva detto che l'iniziativa di investire in __________ Ltd era stata dell'attore e in altre occasioni (verbale 13 maggio 1987 p. 3, doc. _; verbale 10 maggio 1988 p. 2, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 6 e ad controdomanda 12; risposta p. 7 ad 17; conclusioni p. 7) aveva precisato che quest'ultimo era stato invitato a partecipare dal consiglio d'amministrazione di quella società. Questa sola contraddizione, limitata ad un aspetto marginale, non è in ogni caso tale da mettere in discussione la sostanziale attendibilità del teste.\nPer il resto, le circostanze e le modalità in cui si è svolto l'incontro in banca -in particolare, secondo l'attore, egli non sarebbe stato ricevuto immediatamente, né sarebbe stato invitato ad attendere in un salottino-, per altro contestate dalla convenuta e in gran parte smentite dai testi __________ e __________, fossero anche vere, non permetterebbero ancora di concludere per la mancanza di credibilità dei due testi, e ciò anche se il direttore __________ aveva omesso di allestire un rapporto scritto in merito alla visita dell'attore: il teste __________ ha in effetti confermato che l'allestimento di un rapporto di visita, pur essendo una prassi normale, non costituiva di per sé un obbligo per la banca (interrogatorio formale ad 14), tanto più che il perito giudiziario ha confermato che nel 1986 il contesto bancario svizzero era molto meno rigoroso sugli aspetti formali di quanto lo sia divenuto negli ultimi anni (completazione e delucidazione peritale p. 6). Infine, contrariamente a quanto preteso dall'attore, che ravvisava in questa circostanza un'ulteriore contraddizione, la documentazione per l'apertura del conto non gli era stata trasmessa solo il 13 ottobre 1986, ma gli era già stata consegnata il 24 settembre, come dichiarato dal __________ (verbale 14 marzo 1990 p. 5, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 11 e 23 e ad controdomanda 15) ed ammesso dallo stesso attore (verbale 15 giugno 1987 p. 3, doc. _), invio che venne ripetuto in data 13 ottobre, come richiesto con il telex di cui al doc. _."}