{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-28_2004-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59279&nX40_KEY=4925154&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdab55dc667daa56c8aef544e774cbd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:13", "Checksum": "81bc2b62b63b52d981a17d2edd025c02", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 10.1995.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6.1 Negli allegati di causa le parti hanno fornito due versioni diametralmente opposte dei fatti rilevanti. Le testimonianze agli atti, in parte relative ad altri procedimenti giudiziari, confermano a loro volta questa situazione, con da un lato le deposizioni rese in particolare dall'attore e da __________ e dall'altro quelle fornite soprattutto dal __________ e da __________. L'unica spiegazione che può giustificare l'importante differenza riscontrata è che l'uno o l'altro gruppo di persone abbia mentito o comunque non abbia detto la verità.\nPer stabilire quale gruppo non sia attendibile, occorre esaminare se quanto riferito da ogni testimone è contraddetto, se non già dai documenti, dalle sue precedenti affermazioni o da quanto riportato da altri testimoni attendibili oppure ancora dalle affermazioni fatte in causa dalla parte che si era prevalsa di quel testimone. Qualora risultasse che un solo gruppo è inattendibile, si potrà senz'altro prescindere dalle deposizioni di quei testimoni (art. 90 CPC). Se invece dovesse risultare che nessuno dei due gruppi sia credibile o che lo siano entrambi, occorrerà decidere a sfavore della parte gravata dell'onere della prova (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 90).\n6.1.1 L'istruttoria ha innanzitutto permesso di ritenere inattendibili le deposizioni rese dall'attore e da __________.\nQuest'ultimo ha in effetti affermato che in occasione dell'incontro avvenuto il 24 settembre 1986 presso la sede della convenuta, cui egli era pure presente, l'attore non aveva assolutamente discusso d'affari con i dirigenti della banca, ai quali era stato unicamente presentato (verbale 18 giugno 1987 p. 4 seg., doc. _; verbale 9 marzo 1989 p. 4, doc. _; verbale 25 settembre 1995 p. 2), e neppure aveva espresso l'intenzione di aprire un conto (verbale 9 marzo 1989 p. 4, doc. _). Sennonché l'attore, in sede petizionale, ha pacificamente ammesso che a quel momento il __________ aveva esposto a __________, anche se -a suo dire- a torto, che lo sceicco aveva l'intenzione di diventare azionista di __________ Ltd (p. 30 ad § 58), dichiarazione ribadita al dr. __________ (cfr. verbale 26 maggio 1992 p. 2, doc. _; interrogatorio formale ad 8c), rispettivamente l'attore stesso aveva manifestato l'intenzione di aprire un conto d'investimento (p. 32 ad § 63).\nQuanto all'attore, egli, negli allegati di causa e nel corso delle sue varie audizioni testimoniali (verbale 15 giugno 1987 p. 3, doc. _; verbale 29 aprile 1993 p. 3, doc. _), ha sempre sostenuto che l'incontro avvenuto in banca il 24 settembre 1986, a suo dire durato solo dieci minuti, costituisse una semplice visita di cortesia ed ha inoltre negato che in quell'occasione si sia parlato della sua intenzione di acquistare le azioni __________ Ltd, precisando oltretutto che in precedenza nemmeno aveva discusso con il __________ in merito a una sua eventuale partecipazione in quella società. L'istruttoria ha permesso di smentire queste dichiarazioni. L'incontro in banca è in realtà durato ben più a lungo di quanto preteso dall'attore, se solo si pensa che il __________, che vi era intervenuto solo in una seconda fase, ha dichiarato che lo stesso si era protratto per una decina di minuti (verbale 26 maggio 1992 p. 2, doc. _; interrogatorio formale ad 8b). Che in quell'occasione i clienti non abbiano discusso d'affari segnatamente dell'intenzione dell'attore di sottoscrivere una partecipazione in __________ Ltd, ma si siano più che altro limitati ad una visita di cortesia, è a sua volta contraddetto dal fatto che l'attore, tramite il __________, che fungeva da traduttore, aveva ammesso -come detto- di aver espresso la sua volontà di acquistare le azioni di quella società e comunque di aprire un conto bancario. L'assenza di precedenti discussioni con il __________ in merito ad un'eventuale partecipazione in __________ Ltd, pure pretesa dall'attore (verbale 15 giugno 1987 p. 2 e 3, doc. _; verbale 1° luglio 1988 p. 2, doc. _; verbale 29 aprile 1993 p. 7, doc. _), è stata a sua volta smentita sia dalla stessa parte attrice, la quale, dopo aver ammesso di essersi interessata alla questione, tanto è vero che il suo interlocutore ebbe modo di sottoporgli un'offerta (cfr. petizione p. 21 § 42, p. 22 § 44 e soprattutto p. 23 § 45 seg.), aveva dichiarato in un precedente interrogatorio di aver avuto delle trattative con lui (verbale 15 giugno 1987 p. 2, doc. _), sia dal teste __________, consulente dell'attore, che non solo ha riferito delle varie proposte formulate dal __________ (verbale 24 marzo 1992 p. 5, doc. _; nel verbale 25 settembre 1995, a p. 4, egli, contraddittoriamente, sostiene il contrario), ma ha addirittura provveduto a correggere (verbale 18 giugno 1987 p. 2, doc. _) e in seguito a siglare una prima bozza del presunto accordo (doc. _; cfr. pure le testimonianze di __________, verbale 26 maggio 1992 p. 8 seg., doc. _, e di __________, verbale 24 marzo 1992 p. 2, doc. _). Ad ulteriore conferma della scarsa credibilità dell'attore, va menzionato il fatto che in occasione di un interrogatorio, egli è stato oggetto di un formale rimprovero da parte del giudice adito, per non aver risposto o aver risposto in maniera evasiva alle domande poste (verbale 1° luglio 1988 p. 3, doc. _). Egli non è inoltre stato in grado di versare agli atti il telex con cui pretendeva di essersi immediatamente opposto al bonifico (verbale 1° luglio 1988 p. 2, doc. _). Pure emblematico è infine il fatto che egli abbia dichiarato di aver inviato alla convenuta la somma di US$ 2'500'000, senza aver in vista a quel momento alcun investimento particolare (verbale 15 giugno 1987 p. 2, doc. _; verbale 29 aprile 1993 p. 4, doc. _)."}