Tale deduzione non può essere ammessa: nella sua perizia del 26.7.1999 l'Ufficio delle assicurazioni sociali ha chiaramente spiegato che la rendita AVS dell'attore sarebbe stata inferiore in tale misura alla rendita AI che egli già percepiva unicamente in quanto a seguito della sua invalidità intervenuta nel 1988 i contributi che avrebbe versato dal 1988 al 1993 sarebbero stati ridotti; al contrario non ha affermato che ciò sarebbe stato il caso anche qualora l'attore avesse continuato a lavorare come in precedenza. È pertanto a ragione che l'Ufficio federale ha in definitiva concluso che tale somma non era la conseguenza dell'invalidità dell'attore.