Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza, si deve così concludere che l'attore -a prescindere dall'intervenuta perdita della capacità di guadagno- avrebbe cessato senza dubbio ogni attività al raggiungimento dei 65 anni, ossia in data 3 agosto 1993: ciò che tra l'altro escluderebbe, contrariamente a quanto sostiene l'attore, l'applicazione della tavola di capitalizzazione 20 per il calcolo del danno futuro (Stauffer/Schaetzle, op. cit., N. 23 e rif.