AI richiamato, doc. _). Abbondanzialmente può ancora essere accennato al fatto che il suo ruolo nell'ambito della datrice di lavoro non era tale da giustificare o da lasciar presumere che essa non potesse rinunciare per un certo tempo alla sua collaborazione per cui si sarebbe imposta una continuazione del lavoro da parte sua: la tesi non è nemmeno sostenuta dalla stessa parte attrice. Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza, si deve così concludere che l'attore -a prescindere dall'intervenuta perdita della capacità di guadagno- avrebbe cessato senza dubbio ogni attività al raggiungimento dei 65 anni, ossia in data 3 agosto 1993: