Contro una simile impostazione si osserva anzitutto che unanime dottrina e giurisprudenza considerano la presunzione che i dipendenti cessano la loro attività lavorativa allo scadere di tale termine e con l'inizio del diritto a determinate prestazioni sociali e che ciò corrisponde al normale corso delle cose: circostanza che -considerando temporanea la perdita di guadagno- limita in tal senso il computo del danno, ossia fino allo scadere del termine in questione (DTF 123 III 117-118; 126 II 240; Stauffer/Schaetzle, Barwerttafeln, 4. ed., N. 634 e 712; Weber, Der Rentenschaden: Zur Berechnung des Invaliditätsschaden auf neuer Grundlage, in SJZ 88/1992, 232-233; Brehm, in Comm.