1, p. 319; DTF 123 III 119), va stabilito, ai fini dell'eventuale calcolo di un danno futuro, se l'attore -come ha sostenuto in petizione- avrebbe continuato a lavorare oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Contro una simile impostazione si osserva anzitutto che unanime dottrina e giurisprudenza considerano la presunzione che i dipendenti cessano la loro attività lavorativa allo scadere di tale termine e con l'inizio del diritto a determinate prestazioni sociali e che ciò corrisponde al normale corso delle cose: