Inoltre, non appare determinante -al fine di stabilire la responsabilità del medico- di provare se il convenuto abbia o no adempiuto al proprio obbligo di informare in modo sufficiente e adeguato il paziente in vista dell'operazione. A fronte di tesi opposte e dell'assenza di prove dirette su questo aspetto, non è possibile determinare se la pretesa scorretta informazione corrisponda a un ulteriore negligenza del convenuto. Ma tant'è, poiché un'informazione oggettiva dell'attore non sarebbe comunque stata possibile a dipendenza dell'incompletezza dell'indagine medica effettuata nella fase preoperatoria: