_), non esplicitamente tale da garantire al medico un'informazione precisa e fedefacente nel campo specifico della cura degli occhi. Nel caso particolare, non si può pertanto ritenere che il comportamento dell'attore comporti una colpa propria rilevante da contrapporre all'obbligo d'indagine del medico, sia per quanto testé esposto, sia -soprattutto- per i prevalenti motivi medici di cui al precedente capoverso 10 a).