Nelle proprie conclusioni il convenuto sostiene che il medico è responsabile unicamente in caso di errore manifesto, di trattamento evidentemente inappropriato, di violazione chiara delle regole dell'arte o di ignoranza dei dati generalmente conosciuti dalla scienza medica (con riferimento a DTF 105 II 285). Sennonché, in decisioni successive, l'impressione suscitata dalla sentenza citata dal convenuto (peraltro ampiamente criticata dalla dottrina) ha portato a un chiarimento decisivo della questione.