Ciò basta per poter concludere che la fattispecie, al di là di ogni considerazione sulla responsabilità, ha comportato un pregiudizio per il convenuto, in particolare privandolo -nei termini descritti- della capacità lavorativa. L'ipotesi ricordata dal convenuto, ossia che lo stesso esito negativo sarebbe comunque intervenuto, ovvero prescindendo dalla terapia in discussione, non trova conferma nelle indicazioni peritali.