Pertanto appare conseguente la conclusione peritale secondo cui, al fine del mantenimento della capacità lavorativa, sarebbe stata sufficiente la conservazione del visus; in pratica, se l'attore non avesse subito l'intervento operatorio in esame, avrebbe potuto lavorare ancora per un certo tempo, tanto più se si tien conto del buon esito dell'operazione di cataratta effettuata nel 1989 all'occhio sinistro (perizia, ad 38 e 39). Ciò basta per poter concludere che la fattispecie, al di là di ogni considerazione sulla responsabilità, ha comportato un pregiudizio per il convenuto, in particolare privandolo -nei termini descritti- della capacità lavorativa.