è stata infatti sì allestita per il Segretariato generale della Società svizzera dei medici, ma allo scopo di corrispondere a un'esigenza probatoria dell'attore. 7. Per quanto riguarda il presupposto del pregiudizio patito dall'attore, mentre questi imputa l'intervenuta cecità dell'occhio destro alle negligenze di controparte, il convenuto sostiene che quell'infermità sarebbe comunque intervenuta per altre cause. Al proposito, va osservato anzitutto che dall'intervento chirurgico in poi il "visus" dell'attore all'occhio destro è limitato alla percezione della luce/ombra e del movimento della mano (cfr. incarto richiamato AI, certificato dott. __________ 18 novembre 1988).