, p. 24 segg.). Qualora nell'esecuzione del mandato la violazione dell'obbligo di diligenza -in uno o più degli aspetti del medesimo- cagioni pregiudizio al paziente, questi ha diritto di essere risarcito dal medico a condizione che dimostri il danno patito, la violazione degli obblighi contrattuali e l'esistenza di un nesso adeguato di causalità fra l'agire del medico e il pregiudizio. In virtù degli art. 97 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CO la colpa è presunta, motivo per cui incombe al medico la prova della sua discolpa (DTF 113 II 433; Kuhn, op. cit., p. 31; Kuhn-SJZ, p. 260 e rif.