Egli deve fornire le prestazioni concordate secondo le regole dell'arte, in particolare per quanto concerne la diagnosi, la scelta del trattamento e l'esecuzione dello stesso: in particolare la diligenza del medico si estende all'obbligo d'informazione, al compito di definire il mandato ricevuto, al dovere di porre una diagnosi, alla scelta della terapia e alla sua esecuzione (Tercier, op. cit., N. 4227; Kuhn, op. cit., p. 24 segg.).