{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-12_2001-01-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59282&nX40_KEY=4933320&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "267228453525163614c1a47b36f3d462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:48", "Checksum": "a3534412749fc9265c68aad769090b76", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n16. Prima di passare all'esame delle singole posizioni di danno formulate dall'attore, occorre esaminare la censura sollevata dal convenuto, il quale, evidenziando come l'attore prima dell'operazione all'occhio fosse già incapace al lavoro in ragione del 50% e successivamente a tale intervento fosse stato posto al beneficio di una rendita AI intera, siccome considerato invalido in misura del 80%, ritiene di dover tutt'al più rispondere per la differenza che ne risulterebbe, ovvero per il 30%. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che determinante dal punto di vista della responsabilità civile non è tanto il grado di invalidità medico-teorico, bensì l'invalidità concreta del danneggiato ovvero l'incapacità di guadagno concreta che gli è derivata in conseguenza dell'evento dannoso (Brehm, op. cit., N. 56 ad art. 46 CO con rif.). Nel caso di specie non vi è dubbio che la perdita della vista stereo ha comportato la totale incapacità al guadagno dell'attore, di formazione operaio metalmeccanico (cfr. Brehm, op. cit., N. 104 ad art. 46 CO), senza che si potesse oggettivamente pretendere, anche in considerazione dei malanni alla colonna vertebrale che già lo affliggevano e soprattutto della sua età relativamente avanzata (60 anni), che egli avesse a dedicarsi a un'altra attività lucrativa. In tali circostanze si può pertanto ritenere che la sua invalidità concreta fosse effettivamente totale, per cui il convenuto è tenuto a risponderne non in misura del 30%, ma del 50%.\n17. Ciò posto, per il periodo che va dalla data dell'operazione (maggio 1988) all'agosto 1990, durante il quale l'attore ha continuato a percepire dal suo datore di lavoro il salario, ancorché unicamente in misura del 93% riconosciutagli dalla cassa malati __________, egli pretende innanzitutto la corresponsione di fr. 6'104.--: in sostanza chiede che la controparte gli rifonda la perdita di guadagno pari a ca. il 7% che egli ha dovuto subire in considerazione dell'evento dannoso. Il convenuto ritiene per contro che parte attrice in quel periodo non avrebbe subito alcun danno e anzi avrebbe conseguito un guadagno che egli pone in deduzione sugli eventuali crediti dell'attore, evidenziando come quest'ultimo oltre al 93% del salario avrebbe beneficiato della rendita intera AI e di una rendita di invalidità corrispostagli dalla sua cassa pensione.\nNon è contestato che a seguito dell'esito negativo dell'operazione parte attrice abbia ricevuto dalla Cassa malati __________, tramite il suo datore di lavoro, fr. 22'460.-- nel 1988, fr. 35'741.-- nel 1989 e fr. 22'903.-- nel 1990 e che tali prestazioni corrispondano al 93% del salario normale del dipendente: ovviamente all'attore senza l'evento dannoso sarebbe di principio spettato il 100% del salario, per cui ben si può ritenere che la differenza tra quanto ricevuto tramite la cassa malati e il salario intero, pari a complessivi fr. 6'104.--, costituisca per lui un danno risarcibile. Tuttavia, nel maggio 1988, in considerazione dei problemi alla colonna vertebrale di cui si è detto, egli lavorava unicamente al 50% (cfr. doc. _, 4 e rapporto 12.12.1988 del dr. __________, in doc. _), così che la Cassa malati __________ copriva il restante 50%, ma anche qui in ragione del 93%; inoltre i medici curanti avevano escluso che egli, a seguito di quei problemi, avrebbe potuto riprendere il lavoro a tempo pieno, essendo la sua situazione stazionaria e semmai destinata a un peggioramento (cfr. rapporto 12.12.1988 del dr. __________). Se ne deve così concludere, da un lato, che in futuro senza l'evento in discussione l'attore avrebbe percepito solo metà del salario e d'altro canto, che gli importi corrisposti dalla cassa malati __________ dopo il maggio 1988 si lasciavano in realtà ricondurre all'operazione solo e unicamente in ragione del 50%. Di conseguenza solo metà dei fr. 6'104.- di cui sopra, ovvero fr. 3'052.--, costituiscono un danno risarcibile dal convenuto.\nInoltre, va osservato che, a buona ragione, il dott. __________ evidenzia che nel periodo in esame l'attore ha usufruito anche di una rendita intera AI (di fr. 777.-- mensili dal dicembre 1988 e di fr. 829.-- dal gennaio 1990: cfr. lettera 17.3.1999 della Cassa di compensazione __________) e di una rendita di invalidità corrispostagli dalla sua cassa pensione (fr. 238.-- mensili, tuttavia non già a far tempo dal dicembre 1988, ma solo dal dicembre 1989, cfr. lettera 18.3.1991 della Fondazione collettiva LPP dell'__________, in doc. _). Entrambe queste prestazioni, di complessivi fr. 18'875.-- (fr. 16'733 dall'AI e fr. 2'142.-- dalla cassa pensione) andrebbero di principio computate sul credito dell'attore, ritenuto in particolare che la rendita AI -come del resto è usuale- dev'essergli stata versata direttamente; sennonché l'istruttoria ha permesso di accertare -come del resto asserito dall'attore (mentre il convenuto non si è pronunciato sulla questione)- che al momento del versamento del salario il datore di lavoro aveva trattenuto, mese per mese, gli importi oggetto delle rendite AI per complessivi fr. 16'733.-- Questo importo corrisponde infatti alla somma degli addendi di cui alla posta \"cessione\", annoverata come trattenuta nei conteggi del salario mensile e annuale dell'attore relativi agli anni 1989 e 1990 (cfr. plico doc. _); ne consegue che una loro ulteriore deduzione in questa sede più non si giustifica. In tal modo, nel periodo in rassegna, contrariamente a quanto afferma il convenuto, l'attore non ha percepito una maggior entrata, ma ha subito un danno di complessivi fr. 910.-- (fr. 3'052.-- ./. fr. 2'142.--)."}