{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-12_2001-01-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59282&nX40_KEY=4933320&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "267228453525163614c1a47b36f3d462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:48", "Checksum": "a3534412749fc9265c68aad769090b76", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAvendo proceduto all'operazione, prescindendo dalle cautele descritte, il medico ha permesso che si verificassero le complicazioni intra- e postoperatorie che hanno causato il definitivo peggioramento del glaucoma. In particolare, un intervento combinato cataratta/glaucoma eseguito in narcosi, avrebbe evitato con altissima probabilità il lungo periodo di ipertensione oculare postoperatoria e quindi le conseguenze deleterie del medesimo di cui già si è detto (perizia, ad 35). Sequele che sono state causate sia dalla scelta della tecnica operatoria, ossia dalla mancata adozione della chirurgia a piccoli tagli con facoemulsificazione, atta a garantire un trauma postoperatorio minore e a evitare una perdita improvvisa di pressione, sia dall'anestesia locale (para- e soprattutto retrobulbare) poiché durante e immediatamente dopo l'iniezione locale di anestetico si ha sicuramente un innalzamento intraorbitale della pressione che ostacola l'irrorazione sanguigna del nervo ottico. Inoltre l'anestetico può condurre a vasospasmi (perizia, ad 40). E' inoltre accertato dal perito che la tecnica con facoemulsificazione -nota e praticata in Svizzera già nel 1988 (complemento di perizia, ad 50 lett. a)- è quella che presenta i rischi minori (complemento di perizia, ad 25 lett. c).\nPer quanto riguarda l'applicazione locale di corticosteroidi il perito non è in grado di stabilire con analogo grado di probabilità un nesso causale adeguato fra la stessa, rispettivamente la pretesa ritardata riduzione degli stessi e l'ipertensione postoperatoria, osservando comunque che l'effetto di tale applicazione è antiinfiammatorio, che lo stesso effetto avrebbe potuto essere raggiunto con medicamenti -conosciuti fin dall'inizio degli anni '80- non a base di cortisone (complemento di perizia, ad 50 lett. c, ad 54 lett. h) e che i corticosteroidi sono in grado di provocare un aumento della pressione intraoculare (perizia, ad 25 lett. d) almeno in soggetti chiamati cortisone responders che costituiscono il 20% della popolazione, rispettivamente una percentuale maggiore di una popolazione di pazienti affetta da glaucoma (complemento di perizia, ad 25 lett. d).\n12. In merito all'attività postoperatoria del medico e alla necessità di ridurre la perdurante ipertensione dell'occhio operato che, come già esposto, è stata la causa principale dell'intervenuta cecità, il perito rimprovera al convenuto di non essere intervenuto né tempestivamente, né con mezzi sufficienti per evitare tale stato di cose (perizia, ad 49): in particolare di non aver sospeso anzitempo il trattamento con corticosteroidi (effettuato sotto forma di gocce e di pomate dal 18.5. fino ad almeno il 18.6.: perizia, ad 54), dovendo prendere in considerazione l'eventualità che l'attore fosse uno steroid responder (complemento di perizia, ad 54 f), e di non aver proceduto a un lavaggio della camera anteriore dell'occhio al fine di allontanare i resti di sangue, conseguenti all'emorragia verificatasi durante l'intervento (perizia, ad 7; complemento, ad 54 m); coaguli di sangue, rispettivamente resti di sangue (ifema, presente dal 18.5. almeno fino al 27.6.: perizia, ad 54) che -in seguito a un naturale riassorbimento molto lento- hanno sicuramente contribuito al mantenimento di valori troppo alti della pressione oculare (perizia, ad 7).\nSe ne deve concludere che il convenuto non ha rispettato le regole dell'arte (perizia, ad 55), ovvero ha commesso errori tali da condurre alla perdita dell'occhio, in due momenti: poiché, per propria negligenza, non ha riconosciuto preoperativamente la presenza del glaucoma, situazione che ha condizionato tutta una serie di decisioni rivelatesi poi scorrette, poiché non indicate per un paziente affetto da glaucoma, qual era in effetti l'attore, rispettivamente perché ha determinato -in modo rivelatosi affrettato- la decisione di procedere senz'altro all'intervento di cataratta. Inoltre, perché di per sé è definito inaccettabile che un paziente venga lasciato per un periodo di mesi (e non solo di qualche giorno: complemento di perizia, ad 18 b) con valori della pressione troppo elevati (perizia, ad 55).\n13. Dati questi accertamenti, perde ogni rilevanza la questione a sapere quale fra i due occhi -entrambi affetti da cataratta- avrebbe dovuto essere operato per primo.\nInoltre, non appare determinante -al fine di stabilire la responsabilità del medico- di provare se il convenuto abbia o no adempiuto al proprio obbligo di informare in modo sufficiente e adeguato il paziente in vista dell'operazione. A fronte di tesi opposte e dell'assenza di prove dirette su questo aspetto, non è possibile determinare se la pretesa scorretta informazione corrisponda a un ulteriore negligenza del convenuto. Ma tant'è, poiché un'informazione oggettiva dell'attore non sarebbe comunque stata possibile a dipendenza dell'incompletezza dell'indagine medica effettuata nella fase preoperatoria: ciò che costituisce sicuramente un'ulteriore conseguenza negativa della diagnosi carente."}