{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-12_2001-01-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59282&nX40_KEY=4933320&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "267228453525163614c1a47b36f3d462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:48", "Checksum": "a3534412749fc9265c68aad769090b76", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso particolare, non si può pertanto ritenere che il comportamento dell'attore comporti una colpa propria rilevante da contrapporre all'obbligo d'indagine del medico, sia per quanto testé esposto, sia -soprattutto- per i prevalenti motivi medici di cui al precedente capoverso 10 a). Inoltre, può essere fatto riferimento all'opinione del perito giudiziario che al proposito afferma come le informazioni del paziente costituiscano solo una parte dell'anamnesi e come le stesse debbano essere messe in dubbio dal medico al più tardi quando osserva una discrepanza evidente fra quelle indicazioni e il reperto medico (tiefe Papillenexkavation mit Abblassung). Ricordando come -in genere- si possano incontrare pazienti con idee poco chiare e con la tendenza a rimuovere pregresse difficoltà (perizia, ad 27), il perito conclude -in conformità con quanto testé esposto- che è chiaramente compito del medico di giungere a un'anamnesi il più completa possibile, facendo capo alla sua formazione scientifica e alla sua esperienza professionale (perizia, ad 26).\nc) Determinante è però anche che le ulteriori indagini mediche per accertare la presenza del glaucoma, sulla base degli indizi rilevati dallo stesso convenuto, siano state possibili, segnatamente a dipendenza della complessità dello stato oftalmologico dell'attore. A questo quesito, cui il referto __________\n-come già detto- aveva accennato senza esprimere certezze (…doch hätte vielleicht eine präoperative Goldmann-Perimetrie oder der Vergleich der Biometrie-Werte weiterhelfen können: doc. _, pag. 10), risponde in senso affermativo il perito giudiziario. Dopo aver esposto quali siano in generale gli ulteriori esami atti a chiarire la causa di un'escavazione della papilla (perizia, ad 15a), egli considera la praticabilità, nel caso concreto, in particolare dell'esame del campo visivo (chiamato anche perimetria di Goldmann; sullo scopo dell'esame cfr. perizia, ad 17a). Al riguardo, espone i motivi che la determinano (perizia, ad 22a e complemento di perizia, ad 17), descrive la difficoltà ma anche la possibilità di interpretazione dell'esame (perizia, ad 22 b) e ne espone l'importanza nella fase preoperativa con riferimento ai risvolti intra- e postoperatori (perizia, ad 23). Analoghe specificazioni di praticabilità sono esposte dal perito relativamente a un altro esame, ossia l'angiografia a fluorescenza, il cui esito dipende solo molto indirettamente dall'acuità visiva del paziente, ma piuttosto dalla visibilità del fondo dell'occhio; ciò che è contestato dal convenuto, ma che è invece chiaramente deducibile dalle osservazioni effettuate dallo stesso dott. __________ e registrate dettagliatamente nella cartella clinica (complemento di perizia, ad 19 lett. bd). Se ne deve così concludere, per il caso in esame, al fine di approfondire la causa dell'escavazione della papilla nell'occhio destro dell'attore, alla praticabilità dell'esame del campo visivo e della angiografia a fluorescenza, oltre alla già menzionata ripetizione di prove della pressione intraoculare e all'allestimento di un curva della pressione (Druckkurve: complemento di perizia, ad 10, ad 35 lett.b). Né può essere esclusa, data la particolarità del caso, l'esecuzione di un esame elettrofisiologico (VEP) (complemento di perizia, ad 19 lett. be).\n11. La mancata, negligente osservazione del glaucoma nella fase preoperativa, poiché l'arte medica nel caso concreto ne imponeva un'esplorazione diligente, rappresenta un inadempimento contrattuale da parte del medico il quale, ponendo una diagnosi incompleta alla base del suo intervento, ne ha determinato l'esito indesiderato. E' infatti stato provato che la conoscenza del glaucoma avrebbe dovuto indurre il medico a procedere diversamente: o, al limite, rinunciando all'operazione a dipendenza degli aumentati rischi connessi con la stessa, oppure pianificandola diversamente. In merito alla prima alternativa, il perito mette almeno in dubbio l'opportunità di un intervento chirurgico a dipendenza delle limitatissime possibilità di valutarne preventivamente un esito positivo che considera dover corrispondere a un miglioramento dell'acuità visiva centrale e alla stabilizzazione della pressione oculare (perizia, ad 4, 5, 6). Soluzione -quella di desistere da un intervento chirurgico- che si sarebbe verosimilmente imposta anche nel caso in cui, accertata l'eventualità (secondo i ragionevoli dubbi evocati sia dal perito giudiziario, sia dal referto __________) della presenza di un glaucoma, il medico non avesse potuto diagnosticare con certezza tale affezione a causa dell'impraticabilità di esami d'approfondimento (perizia, ad 8). In altre parole, gli accertamenti effettuati in concreto (doc. _) non sarebbero stati in sé motivo per rinunciare a un intervento di cataratta, ma -prima di procedervi- avrebbero imposto al medico gli approfondimenti di cui s'è detto ripetutamente (perizia, ad. 52); esami per i quali c'era il tempo necessario poiché la cataratta non si trovava in uno stadio tanto avanzato da rendere urgente l'intervento (perizia, ad 8). Per quanto riguarda la seconda alternativa, il perito elenca diverse cautele indicate dalla complessa situazione dell'occhio e in particolare: un intervento combinato glaucoma/cataratta, eseguito in narcosi (perizia, ad 6), rispettivamente la scelta di una tecnica operatoria sicura (\"facoemulsificazione\": complemento di perizia, ad 25 lett. c), nonché l'astensione dall'applicazione locale di corticosteroidi (perizia, ad 23, 25 e 40)."}