{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-12_2001-01-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59282&nX40_KEY=4933320&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "267228453525163614c1a47b36f3d462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:48", "Checksum": "a3534412749fc9265c68aad769090b76", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDalla cartella clinica allestita dal dott. __________ e presa in considerazione dal perito giudiziario per rispondere a molti fra i quesiti postigli (doc. _) risulta che effettivamente la vista dell'attore era estremamente limitata. Sub \"visus\" si legge in particolare che, al momento della prima visita in data 24 febbraio 1988, la vista a distanza per entrambi gli occhi -con l'ausilio dei propri occhiali (meB)- era ridotta alla conta delle dita, valutabile fino a circa (fraglich) 0,2, mentre era inutile l'impiego di altre lenti. Per quanto riguarda la lettura, in data 11 maggio 1988, sempre con l'ausilio dei propri occhiali, essa era possibile con un avvicinamento di circa 5 cm , valutabile pure nello 0,2 (\"ou, mit grosser Mühe\"). Situazione che rappresenta solo un contenuto peggioramento rispetto a quella indicata dal certificato d'uscita dell'Ospedale __________ del 6 settembre 1984, sottoscritto dal dott. __________ (doc. _). Ciò nonostante e prescindendo dall'ovvia considerazione che questi dati non corrispondono all'attuale cecità dell'occhio, l'esito della terapia in esame assume rilievo almeno in funzione della capacità lavorativa dell'attore, capacità che era data prima dell'intervento e che -pur con qualche riserva- non è contestata dal convenuto (cfr. conclusioni, ad 9). D'altra parte, per quanto riguarda lo stato attuale, il perito giudiziario osserva che l'intervenuta cecità unilaterale priva l'attore della visione binoculare e stereo. Privazione che dev'essere considerata effettiva anche quando lo stato precedente era quello di una visione stereo grossolana (grob) quale può essere considerata quella posseduta dal signor __________, ma che tuttavia gli bastava per svolgere un'attività lavorativa che non esigeva particolare precisione (come verosimilmente nel caso concreto). In tal senso, la completa perdita unilaterale della vista può comportare la perdita della capacità lavorativa (perizia, ad 37), mentre un'elevata miopia (binoculare) -come quella dell'attore- raramente rappresenta un handicap per il lavoro svolto da vicino (perizia, ad 38). Al proposito il perito precisa che l'acuità stereo è principalmente una funzione visiva del campo prossimo (Nahbereich); in concreto, malgrado i valori dell'acuità da lontano, l'attore, pur dovendo essere considerato altamente miope, disponeva di una vista da vicino del tutto utilizzabile, sufficiente per una visione stereo da vicino (tenuto conto della vista pur limitata dell'occhio sinistro). Esemplificativamente osserva che in un test comune per la verifica della visione stereo (titmus housefly test) è sufficiente un visus di 0,1 - 0,2 all'occhio peggiore per la percezione tridimensionale (complemento di perizia, ad 38). Pertanto appare conseguente la conclusione peritale secondo cui, al fine del mantenimento della capacità lavorativa, sarebbe stata sufficiente la conservazione del visus; in pratica, se l'attore non avesse subito l'intervento operatorio in esame, avrebbe potuto lavorare ancora per un certo tempo, tanto più se si tien conto del buon esito dell'operazione di cataratta effettuata nel 1989 all'occhio sinistro (perizia, ad 38 e 39).\nCiò basta per poter concludere che la fattispecie, al di là di ogni considerazione sulla responsabilità, ha comportato un pregiudizio per il convenuto, in particolare privandolo -nei termini descritti- della capacità lavorativa. L'ipotesi ricordata dal convenuto, ossia che lo stesso esito negativo sarebbe comunque intervenuto, ovvero prescindendo dalla terapia in discussione, non trova conferma nelle indicazioni peritali. Il perito precisa che in concreto la cecità sarebbe potuta subentrare, se il glaucoma non fosse stato diagnosticato e curato, dopo un periodo di tempo non prevedibile (\"…in un intervallo di tempo individualmente molto variabile\"), laddove \"i primi danni al nervo ottico sono di regola riscontrabili dopo 5 - 10 anni di pressione oculare elevata\" (perizia, ad 5 cpv. 1, ad 10 e ad 11a). D'altra parte, è pacifico che prima dell'intervento il paziente non era affetto da glaucoma fere absolutum (perizia, ad 40) che è lo stadio finale dell'affezione: egli infatti disponeva all'occhio destro di una capacità visiva ancora quantificabile (complemento di perizia, ad 18).\n8. Nelle proprie conclusioni il convenuto sostiene che il medico è responsabile unicamente in caso di errore manifesto, di trattamento evidentemente inappropriato, di violazione chiara delle regole dell'arte o di ignoranza dei dati generalmente conosciuti dalla scienza medica (con riferimento a DTF 105 II 285). Sennonché, in decisioni successive, l'impressione suscitata dalla sentenza citata dal convenuto (peraltro ampiamente criticata dalla dottrina) ha portato a un chiarimento decisivo della questione. In sostanza, a prescindere dal raggiungimento dell'esito terapeutico cui è stata finalizzata l'attività del medico, raggiungimento di un risultato che non fa parte dei suoi obblighi (DTF 115 Ib 175, consid. 2b; DTF 120 II 250), la giurisprudenza federale ha precisato che la sua responsabilità non è limitata ai casi di grave violazione delle regole dell'arte. In particolare, essa dovrà essere verificata di caso in caso, tenendo conto del genere dell'intervento o della cura scelta, dei rischi loro connessi, del tempo a disposizione, delle competenze del medico, ecc. Dovendo trattare il paziente attenendosi sempre alle regole dell'arte e tutelando la salute e la vita di questi, il medico deve porre in essere tutta la diligenza indicata dalle circostanze e che da lui può essere pretesa (geboten und zumutbar): in tal senso, egli risponde per ogni violazione dei propri doveri (DTF 113 II 432; 115 Ib 175, consid. 2b; 116 II 519, consid. 3a; 120 Ib 411, consid. 4a; 120 II 248, consid. 2c)."}