{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-12_2001-01-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59282&nX40_KEY=4933320&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "267228453525163614c1a47b36f3d462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:48", "Checksum": "a3534412749fc9265c68aad769090b76", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Per costante dottrina e giurisprudenza la relazione fra medico curante privato e paziente viene qualificata come mandato ai sensi dell'art. 394 segg. CO (Tercier P., Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, N. 4216; Kuhn M., in Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, p. 22; Jäger P., Neue Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Arzthaftpflichtrecht, Zurigo 1999, p. 50; Günter P.-Y., La responsabilité du médecin en Suisse, in SJZ 1993, p. 94; Kuhn M., Aktuelle Probleme in der Aerztehaftpflicht, in SJZ 1993, p. 260: cit. \"Kuhn-SJZ\"), indipendentemente dal fatto che la cura prodigata comporti un intervento chirurgico da parte dello stesso medico (Kuhn, op. cit., p. 23). In modo conforme alle norme sul mandato, il medico è tenuto a fare tutto il possibile per guarire il paziente ed evitare tutto ciò che potrebbe danneggiarlo, prendendo ogni possibile precauzione (Buchli-Schneider F., in recht 1988, p. 93). Egli deve fornire le prestazioni concordate secondo le regole dell'arte, in particolare per quanto concerne la diagnosi, la scelta del trattamento e l'esecuzione dello stesso: in particolare la diligenza del medico si estende all'obbligo d'informazione, al compito di definire il mandato ricevuto, al dovere di porre una diagnosi, alla scelta della terapia e alla sua esecuzione (Tercier, op. cit., N. 4227; Kuhn, op. cit., p. 24 segg.). Qualora nell'esecuzione del mandato la violazione dell'obbligo di diligenza -in uno o più degli aspetti del medesimo- cagioni pregiudizio al paziente, questi ha diritto di essere risarcito dal medico a condizione che dimostri il danno patito, la violazione degli obblighi contrattuali e l'esistenza di un nesso adeguato di causalità fra l'agire del medico e il pregiudizio. In virtù degli art. 97 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CO la colpa è presunta, motivo per cui incombe al medico la prova della sua discolpa (DTF 113 II 433; Kuhn, op. cit., p. 31; Kuhn-SJZ, p. 260 e rif. cit.).\n6. Preliminarmente si osserva che, oltre alla perizia giudiziaria di cui si è detto e alle relative delucidazioni, all'incarto sono state versate altre opinioni mediche: così in particolare la perizia 11 febbraio 1991 allestita dal prof. __________ della Clinica oftalmologica dell'Università di __________ (doc. _) e il referto 17 febbraio 1997 del dott. __________ della Clinica oftalmologica dell'Ospedale cantonale di __________, prodotta al magistrato penale dal dott. __________ a sostegno della sua denuncia per falsa perizia nei confronti del perito giudiziario. Di quest'ultimo referto, almeno formalmente, si può dire che abbia esaurito il suo scopo con l'esito negativo della cennata procedura penale laddove il Procuratore pubblico, malgrado il parere conclusivo del dott. __________, ha decretato un non luogo a procedere in data 17 luglio 1996; decisione che ha trovato conferma nelle successive istanze ricorsuali (cfr., in particolare, sentenza 9 maggio 1997 della Corte di cassazione penale del Tribunale federale). Ma si deve osservare anche che non solo esso è formalmente perizia di parte, ma è addirittura inteso a provare il reato di falsa perizia a carico del perito giudiziario nella presente vertenza civile: pertanto non si può invero concludere che abbia sufficiente carattere di neutralità per essere eventualmente contrapposto alla perizia ordinata dal giudice: anzi, questa ipotesi è esclusa da consolidata giurisprudenza cantonale e federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 90, in particolare m. 24). Per contro, la perizia __________ -anch'essa parificabile soltanto a un documento di parte- non può essere del tutto disattesa; essa infatti -pacifica la prevalenza della perizia giudiziaria- si presenta almeno con connotazioni di una certa indipendenza: è stata infatti sì allestita per il Segretariato generale della Società svizzera dei medici, ma allo scopo di corrispondere a un'esigenza probatoria dell'attore.\n7. Per quanto riguarda il presupposto del pregiudizio patito dall'attore, mentre questi imputa l'intervenuta cecità dell'occhio destro alle negligenze di controparte, il convenuto sostiene che quell'infermità sarebbe comunque intervenuta per altre cause. Al proposito, va osservato anzitutto che dall'intervento chirurgico in poi il \"visus\" dell'attore all'occhio destro è limitato alla percezione della luce/ombra e del movimento della mano (cfr. incarto richiamato AI, certificato dott. __________ 18 novembre 1988). D'altra parte, la capacità visiva dell'occhio operato prima della terapia messa in atto dal convenuto, era già molto ridotta: in sede di interrogatorio formale il dott. __________ ha addirittura affermato che \"a quel momento il paziente era già quasi cieco dall'occhio che veniva operato e quindi le possibilità di peggioramento erano ridotte\". Ciò che però appare in contraddizione con la testimonianza di un compagno di lavoro del __________ (teste __________) il quale ha dichiarato che, fino al giorno dell'operazione, l'attore lavorava (senza precisare la natura delle sue prestazioni) e si recava sul posto di lavoro guidando la propria autovettura. Risultanze che vanno chiarite, anche per decidere l'eccezione sollevata almeno informalmente ma ripetutamente dal convenuto secondo il quale, tutto sommato, l'intervento operatorio in esame non avrebbe arrecato un pregiudizio valutabile all'attore, sia perché già in precedenza la sua vista era ampiamente compromessa, sia perché -comunque- egli avrebbe perso completamente la vista all'occhio destro a dipendenza della forte miopia e del peggioramento del glaucoma."}