che ovviamente nulla ha a che vedere con la proprietà del titolo) o il fatto che essa fosse comproprietaria del fondo gravato costituiscono in effetti elementi di mera apparenza e non anche motivi di sospetto sulla capacità di disporre del marito, gli stessi non escludendo la presunzione che il marito potesse essere l'esclusivo proprietario del titolo o potesse agire quale rappresentante dei coniugi (IICCA 2 marzo 2000 in re B./B.) - non possono in alcun modo sovvertire i suddetti principi, fondamentali ai fini della corretta circolazione dei titoli al portatore, e rivendicano pertanto rilevanza solo nel limitato contesto dei rapporti personali tra i coniugi __________ (IICCA 7 maggio 1999