1 CO), tale da far venire meno l'eventuale responsabilità della banca, segnatamente per aver rilasciato al funzionario un documento firmato in bianco, che questi ha poi provveduto a compilare a suo vantaggio, con il rischio, insito nel fatto stesso di spossessarsi di un foglio firmato, che qualcuno potesse abusare della sua firma: così facendo, egli si è privato della possibilità di qualsiasi controllo sul completamento del documento (di cui non può ragionevolmente negare la prevedibile compilazione ad opera di terzi), così da non potersi più fondare su tale sua mancata conoscenza (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 29 ad art. 12-15 CO; IICCA 29 ottobre 2001 in re G./G.);