_). Oltretutto, secondo la dottrina, la circostanza che la banca, per il tramite di un suo funzionario, abbia formulato dei consigli d'investimento all'indirizzo di un cliente è di principio tale da fondare un contratto di mandato (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., p. 208; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 17 n. 30; DTF 119 II 333; IICCA 1° dicembre 1997 in re S.M./B.), sempre che non si possa eventualmente ritenere che il contratto in questione sia stato direttamente concluso con il funzionario stesso.