Il perito giudiziario ha tuttavia confermato che a quel momento - i documenti allegati dal convenuto alla risposta di causa (doc. _), attestanti l'eventualità di un aumento del corso del dollaro, risalivano invece a un'epoca successiva, e meglio al 1997 - l'operazione era improponibile, non essendo assolutamente ipotizzabile un aumento del dollaro a fr. 1.60 (doc. _ p. 4). Ora, il fatto che in tali circostanze il convenuto abbia nondimeno consigliato al cliente tale operazione, che in sostanza aveva quale unico pregio di creare un'immediata liquidità, garantendone contrariamente al vero l'assenza di rischi, costituisce a sua volta un atto illecito (Brehm, op. cit., N. 53a ad art. 41 CO;