{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-105_2002-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59245&nX40_KEY=4929952&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fcbd86923e168d5cfa836857707f02db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2002 10.1995.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:01", "Checksum": "a0197e8d005dd1154e4d1cd76e8c9324", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2002 10.1995.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNemmeno può essere seguita la tesi dei convenuti secondo cui il pegno immobiliare sarebbe nullo in quanto __________, comproprietaria dell'immobile, era all'oscuro e comunque non era d'accordo con la messa a pegno a favore dell'attore rispettivamente la garanzia verteva sull'abitazione familiare (art. 169 CC). Avendo firmato il rogito di costituzione del mutuo ipotecario, essa è assai malvenuta ad affermare di non aver acconsentito alla costituzione del pegno sull'abitazione familiare di cui era comproprietaria con il marito. Ritenuto inoltre che la costituzione di un pegno immobiliare nella forma del mutuo ipotecario al portatore è assai onerosa, con un costo complessivo dell'ordine di fr. 5'000.--, è del tutto logico che essa sapesse rispettivamente dovesse essere consapevole che lo stesso veniva allestito per essere utilizzato, ovvero per essere impegnato o ceduto a terzi. Anzi, visto e considerato che la costituzione della garanzia ipotecaria era avvenuta il 7 marzo 1994, in vista o comunque nell'imminenza della chiusura (in perdita) prevista il 30 marzo seguente dell'operazione __________ di __________, di cui il marito __________ anche in questo caso aveva garantito il buon andamento con l'impegno di compensare l'eventuale danno (teste __________ p. 4 e verb. PP 39 p. 2, circostanza poi confermata per scritto, cfr. doc. _), e non essendo state evocate in sede civile altre ragioni che dovessero indurre la moglie ad acconsentire alla costituzione di un mutuo ipotecario di fr. 500'000.-- - il fatto, evocato in sede penale, che il mutuo dovesse servire all'installazione di un cancello elettrico e alla sistemazione della casa della suocera, interventi comunque mai eseguiti (verb. PP 37 p. 3), è rimasto allo stadio di puro parlato - è più che verosimile che essa, nonostante quanto da lei dichiarato in sede penale (verb. PP 37 p. 2), fosse perfettamente informata dei \"pasticci\" compiuti dal marito; quest'ultimo, fornendo una diversa versione, che tuttavia non modifica la sostanza delle cose, aveva invece indicato che la costituzione dell'ipoteca in questione era stata decisa proprio nell'ottica dell'operazione __________ di __________, in cui egli partecipava in ragione di 4/5 (verb. 17.9.1996 p. 3). D'altro canto, l'attore non aveva a sua volta ragione di dubitare della capacità di disporre di __________ (altrimenti non avrebbe ovviamente accettato la garanzia offertagli) ed ha dunque acquistato il titolo in buona fede (art. 935 CC): già si è detto che il rogito di costituzione risaliva ad appena 3 mesi prima, dal che egli poteva senz'altro concludere per l'accordo della moglie; trattandosi inoltre della cessione in proprietà di un titolo al portatore, sia dalla natura di titolo al portatore del documento stesso sia in forza dell'art. 930 CC si presumeva che __________ avesse agito e fosse legittimato ad agire in qualità di proprietario del titolo (IICCA 30 ottobre 1997 in re B. e lc./C., 7 maggio 1999 in re B./B., 2 marzo 2000 in re B./B.), per cui ne consegue che le argomentazioni di __________, relative al mancato potere di disposizione del marito - la menzione sul titolo del nome della moglie quale condebitrice (il che ovviamente nulla ha a che vedere con la proprietà del titolo) o il fatto che essa fosse comproprietaria del fondo gravato costituiscono in effetti elementi di mera apparenza e non anche motivi di sospetto sulla capacità di disporre del marito, gli stessi non escludendo la presunzione che il marito potesse essere l'esclusivo proprietario del titolo o potesse agire quale rappresentante dei coniugi (IICCA 2 marzo 2000 in re B./B.) - non possono in alcun modo sovvertire i suddetti principi, fondamentali ai fini della corretta circolazione dei titoli al portatore, e rivendicano pertanto rilevanza solo nel limitato contesto dei rapporti personali tra i coniugi __________ (IICCA 7 maggio 1999 in re B./B., 2 marzo 2000 in re B./B.).\n5. Ne discende l'accoglimento delle petizioni in quanto rivolte nei confronti di __________ - salvo per quanto riguarda parte delle spese legali preprocessuali, ciò che tuttavia non modifica la sua pressoché integrale soccombenza - e di __________, mentre in quanto promosse nei confronti di __________ le stesse devono essere respinte.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono le relative soccombenze (art. 148 cpv. 1 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia:\nI. Le petizioni 12 e 18 dicembre 1995 di __________ sono parzialmente accolte nei confronti di __________ e __________ e respinte nei confronti di __________ in liquidazione, e di conseguenza:\n1.1 __________ è condannato a versare a __________ l'importo di fr. 462'303.15 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40.\n1.2 È accertata la validità del diritto di pegno e, meglio, della cessione del mutuo ipotecario al portatore di data 7 marzo 1994, rogito n. __________ del notaio avv. __________ quale garanzia del credito dell'importo di fr. 462'303.15, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da __________ nei confronti di __________.\n1.3 Sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte da __________ e da __________ al PE n. __________ dell'UE di __________.\n2.1 __________ è condannato a versare a __________ l'importo di fr. 481'100.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1994 su fr. 476'100.-- e dal 18 dicembre 1995 su fr. 5'000.--.\n2.2 È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di __________.\nII. Le spese processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 20'000.--\nb) tassa di giudizio decreto 8.02.2001 fr. 100.--\nc) spese diverse decreto 8.02.2001 fr. 30.--\nd) testi fr. 430.--"}