{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-105_2002-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59245&nX40_KEY=4929952&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fcbd86923e168d5cfa836857707f02db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2002 10.1995.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:01", "Checksum": "a0197e8d005dd1154e4d1cd76e8c9324", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2002 10.1995.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA prescindere da quanto precede, nella fattispecie è in ogni caso evidente che la convenuta non potrebbe comunque essere resa responsabile del danno contrattuale subito dall'attore. Essa ha provveduto ad effettuare il bonifico di cui al doc. _ sulla base di ordini recanti la firma autentica dell'attore, al quale andava in ogni caso rimproverata una gravissima concolpa (art. 44 cpv. 1 CO), tale da far venire meno l'eventuale responsabilità della banca, segnatamente per aver rilasciato al funzionario un documento firmato in bianco, che questi ha poi provveduto a compilare a suo vantaggio, con il rischio, insito nel fatto stesso di spossessarsi di un foglio firmato, che qualcuno potesse abusare della sua firma: così facendo, egli si è privato della possibilità di qualsiasi controllo sul completamento del documento (di cui non può ragionevolmente negare la prevedibile compilazione ad opera di terzi), così da non potersi più fondare su tale sua mancata conoscenza (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 29 ad art. 12-15 CO; IICCA 29 ottobre 2001 in re G./G.); oltretutto, secondo le condizioni generali (doc. _), il cliente si assumeva espressamente il rischio per l'eventuale falsificazione dei suoi ordini. Quanto alle operazioni __________, messe in atto senza che la banca potesse sapere che __________ aveva garantito il buon esito dell'operazione - circostanza che in effetti non risultava da alcun documento bancario (il doc. _, recante tale indicazione, non è stato per altro allestito su carta intestata alla convenuta) - anche queste erano avvenute sulla base di ordini recanti la firma autentica dell'attore, il quale oltretutto proprio in occasione di quell'operazione, da lui per altro pacificamente riconosciuta come investimento in \"opzioni\" (verb. PP 25 p. 2), aveva provveduto a sottoscrivere il formulario \"condizioni per l'intermediazione di opzioni\" (doc. _) - il fatto che egli a quell'epoca non sapesse l'italiano (interrogatorio formale dell'attore ad 2 p. 4), per altro smentito dal teste __________ (p. 5 e verb. PP 26 p. 2) e dal doc. _, non migliorerebbe in ogni caso la sua posizione, tanto è vero che in tale evenienza egli avrebbe senz'altro fatto meglio ad astenersi dal firmare quel documento, prima di disporre di una traduzione - con cui confermava di essere a conoscenza dei rischi insiti nel commercio delle opzioni e dichiarava di tener indenne la banca della mancata istruzione nei suoi confronti circa il funzionamento del mercato stesso e di ogni altro impegno che essa si sarebbe assunta per adempiere il mandato ricevuto dal cliente, fermo restando infine che la banca stessa non si assumeva alcuna garanzia di successo. Oltretutto, in entrambi gli episodi l'attore aveva omesso di contestare nel termine di un mese previsto dalle condizioni generali (doc. _) gli estratti conto bancari riportanti nel dettaglio le operazioni contestate (doc. _), da lui per altro regolarmente visionati in occasione di numerose visite in banca (doc. _), ciò che di fatto aveva impedito alla banca di scoprire tempestivamente le irregolarità e aveva contribuito ad aumentare il danno. L'estrema superficialità tenuta dall'attore nell'abboccare alle lusinghe di __________ al momento in cui gli è stata prospettata l'operazione __________, pur avendo egli dichiarato di non averla assolutamente compresa, e la totale assenza di spirito critico allorché si trattava di controllare gli investimenti da parte sua costituiscono in definitiva una grave concolpa che esclude in ogni caso qualsiasi obbligo di risarcimento da parte della banca convenuta.\n3.2 Ciò posto, non essendo stata evocata l'eventualità dell'applicazione dell'art. 55 CC, __________ potrebbe tutt'al più essere resa responsabile nei confronti dell'attore giusta l'art. 55 cpv. 1 CO, norma secondo cui il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizi o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza. Nel caso concreto la scrivente Camera ritiene tuttavia che la convenuta abbia recato la prova liberatoria."}