{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1995-105_2002-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59245&nX40_KEY=4929952&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fcbd86923e168d5cfa836857707f02db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2002 10.1995.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:01", "Checksum": "a0197e8d005dd1154e4d1cd76e8c9324", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2002 10.1995.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella sua sentenza 12 novembre 1999 - versata agli atti il 6 dicembre 1999 dall'attore, il quale nell'occasione altro non ha fatto che ossequiare all'ordine del giudice delegato, che all'udienza preliminare del 23 aprile 1997 aveva invitato le parti a voler dare comunicazione di come il procedimento penale avanzava - la Corte delle assise correzionali di Lugano ha innanzitutto accertato, sulla base della perizia giudiziaria (doc. _ p. 1-3), la natura e le particolarità dell'operazione __________ prospettata dal convenuto __________: \"Fondamentalmente un'opzione è uno strumento finanziario costituito da un contratto che conferisce il diritto, ma non l'obbligo, per l'acquirente di acquistare o per il venditore di vendere un determinato attivo di base - nel nostro specifico caso il $ americano - a un prezzo prestabilito e a una determinata data. Il diritto è rilasciato dal venditore al compratore contro pagamento contestuale di un premio, denominato prezzo dell'opzione. L'opzione più conosciuta è il (LONG) CALL. Esso attribuisce all'acquirente il diritto di optare o non per l'acquisto di una determinata quantità dell'attivo di base a un prezzo prestabilito, definito striking price, o prezzo base, o prezzo d'esercizio. La formula esattamente opposta a questo tipo d'opzione è il (SHORT) CALL, per il quale l'interessato vende il diritto di acquistare al prezzo e alla scadenza prefissati. … Il (LONG) PUT conferisce all'interessato il diritto di vendere, … augurandosi che la moneta scenda di valore. Di riflesso, l'opzione (SHORT) PUT, ... nella quale è stato coinvolto il signor __________, si riferisce alla vendita del diritto di vendere. Nel nostro caso, se il $ è stato pattuito a fr. 1.60 e fosse nel frattempo salito a, supponiamo, fr. 1.80, __________ (rialzista) avrebbe guadagnato il premio incassato e null'altro, poiché la controparte (ribassista) non avrebbe esercitato l'opzione, perché avrebbe conseguito una perdita. Se, per contro, il $ nel frattempo scende, come si è verificato, __________ perde in senso illimitato, perché deve rivendere il $ a un prezzo inferiore a quello con cui è stato costretto, dalla controparte, a comprarlo, è cioè a fr. 1.60. Oss.: Guadagno limitato al premio incassato. Perdita illimitata\" (sentenza p. 5 e seg.).\nCiò premesso, la Corte penale ha stabilito (sentenza p. 13 e seg.) che __________, pur non capendo esattamente gli estremi dell'operazione proposta, si lasciò convincere in considerazione delle garanzie scritte e della garanzia reale, dategli non da un funzionario qualsiasi ma dal vicedirettore della banca (suoi verb. PP 25 p. 2 e 29 p. 4). Fatto sta che quell'operazione comportò l'accredito di un premio di fr. 506'231.25 in data 15.6.1994 (doc. _ di denuncia) ma si risolse alla scadenza (19.12.1994) con una perdita netta (dedotto cioè il premio) di fr. 181'268.75 (perizia doc. _ p. 5). Già il 15.12.1994 l'identica operazione fu rinnovata con il conseguente accredito in quella data del premio di fr. 711'965.60 (doc. _ di denuncia) e con un'altra perdita secca alla scadenza di fr. 281'034.40 (perizia c.s. cit.). Nel frattempo, in concomitanza con l'accredito del premio di fr. 506'231.25 della prima operazione, e quindi approfittando di quell'accredito, il conto \"__________\" di __________ fu \"alleggerito\" anche dell'importo di fr. 470'100.-- (recte: 476'100.--), con valuta 15.6.1994 (perizia doc. _ p. 5). I bonifici a debito del conto furono effettuati dalla banca in forza di un ordine recante la firma del titolare del conto medesimo (doc. _ di denuncia), ordine che - come poi ammesso dall'imputato (verb. PP 18 p. 3) - il cliente aveva firmato in bianco, convinto in realtà di dover pagare il premio dell'operazione. La Corte d'assise, ravvisando nell'operazione di \"alleggerimento\" di cui sopra gli estremi della truffa, lo ha pertanto condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente (sentenza p. 20 e seg.).\n2. L'attore ha innanzitutto chiesto la condanna del convenuto __________ al pagamento delle somme oggetto dell'illecito bonifico a terzi (fr. 476'100.--), della perdita patita a seguito dell'operazione __________ (fr. 462'303.15) e delle spese legali preprocessuali (fr. 20'000.--).\n2.1 La prima pretesa, relativa all'illecito bonifico di fr. 476'100.-- a favore di terzi (doc. _), deve senz'altro essere ammessa.\nIl giudizio penale ha in effetti stabilito che il comportamento tenuto nell'occasione da __________, il quale aveva in sostanza indotto l'attore a sottoscrivere l'ordine di bonifico, facendogli credere, contrariamente al vero, che avrebbe dovuto subentrare in un'operazione in corso dietro il pagamento di un premio di ca. fr. 475'000.-- e con il ricavo di una commissione di ca. fr. 30'000.-- (doc. _), quando in realtà l'operazione comportava un accredito immediato del premio di fr. 506'231.25, era costitutivo del reato di truffa, ciò che permette di concludere per il suo carattere illecito (Brehm, Berner Kommentar, N. 37 ad art. 41 CO). Pacifico che nell'occasione __________ abbia agito dolosamente, che tale comportamento abbia causato all'attore un danno immediato pari alla somma così bonificata e che il danno in questione sia in relazione causale con l'atto illecito, è indubbio che il convenuto debba essere condannato al risarcimento di quella somma ai sensi dell'art. 41 CO.\nContrariamente a quanto preteso dal convenuto, il credito dell'attore non è assolutamente prescritto, in quanto al momento dell'inoltro del PE n. __________, il 16 novembre 1995 (doc. _), il termine di prescrizione più lungo, in concreto quello decennale (art. 70 CPS), previsto dalla legislazione penale (art. 60 cpv. 2 CO), non era ancora trascorso."}