art. 62 LDA, n. 14). 16. Per quanto riguarda la decisione sulle spese, la tassa di giustizia e le ripetibili dev'essere considerata la particolare natura della lite, incentrata anzitutto sul principio della lesione di diritti della proprietà intellettuale dell'attore, laddove egli risulta quasi interamente vittorioso. Ciò che rappresenta un motivo sufficiente, vista la sua maggiore soccombenza relativamente al credito posto a giudizio, per caricare le spese in parti uguali e per compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Da questo giudicato -a prescindere dal regolamento dei rapporti interni fra gli aventi diritto (che qui non interessa)- restano esclusi gli eredi dell'arch.