Le spese legali di assistenza precedenti l'apertura della causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile, possono costituire una posta del danno. Condizione essenziale per il loro risarcimento è tuttavia che tale assistenza sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117 II 101, cons. 6b). Nel caso concreto, il convenuto, a titolo ancor più subordinato, non discute i presupposti del credito, limitandosi ad ammettere la domanda di controparte per complessivi fr.