Infatti, condiviso dal convenuto il tasso percentuale di base (fattore "p" nella formula di computo dell'art. 8.1 del Regolamento) adottato dal perito, ossia 13.30 (perizia, pag. 3), appare corretto ridurre (sempre in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO) la frazione percentuale della prestazione totale (fattore "q" nella stessa formula) al 26.5%, corrispondente alla fase del progetto di massima e ai punti 1, 2 e 4 della fase del progetto definitivo (art. 3.6 del Regolamento, pag. 5). Ciò comporta un onorario di base di fr. 21'990.- che, sommato al 10% delle prestazioni residue (73.5% della prestazione totale), dà un importo complessivo del danno (arrotondato) di fr.