Nel caso in esame, ciò significa che -ammessa (in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO) la deduzione di un terzo del computo totale che il convenuto ritiene corrispondere alle prestazioni d'architetto concernenti l'interno della casa- vi sono sufficienti motivi per ridurre ulteriormente il danno preteso dall'attore. Infatti, condiviso dal convenuto il tasso percentuale di base (fattore "p" nella formula di computo dell'art. 8.1 del Regolamento) adottato dal perito, ossia 13.30 (perizia, pag. 3), appare corretto ridurre (sempre in applicazione dell'art. 42 cpv.