In questo contesto, anche nel caso concreto, potrebbe trovare applicazione, in assenza di altri elementi di giudizio, la clausola 1.14.3 della norma SIA 102 in base alla quale, per un simile caso di revoca, l'architetto è autorizzato a esigere, oltre all'onorario dovutogli per il lavoro svolto, un supplemento pari al 10% dell'onorario per le prestazioni contrattuali revocate. Nel caso in esame, ciò significa che -ammessa (in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO) la deduzione di un terzo del computo totale che il convenuto ritiene corrispondere alle prestazioni d'architetto concernenti l'interno della casa- vi sono sufficienti motivi per ridurre ulteriormente il danno preteso dall'attore.