II CCA 18 aprile 1997 in re G. e F. / M. e M.). In questo contesto, anche nel caso concreto, potrebbe trovare applicazione, in assenza di altri elementi di giudizio, la clausola 1.14.3 della norma SIA 102 in base alla quale, per un simile caso di revoca, l'architetto รจ autorizzato a esigere, oltre all'onorario dovutogli per il lavoro svolto, un supplemento pari al 10% dell'onorario per le prestazioni contrattuali revocate.