Orbene, a dipendenza del diritto assoluto garantito al mandante dall'art. 404 cpv. 1 CO, ne discenderebbe la possibilità dell'architetto di esigere il pagamento pieno delle prestazioni compiute e, per il resto, di postulare il risarcimento del particolare pregiudizio derivatogli dall'intempestiva revoca del mandato, alla sola condizione che l'architetto non abbia violato i propri obblighi contrattuali (DTF 104 II 320 e rif. ivi; II CCA 18 aprile 1997 in re G. e F. / M. e M.).