è sostenibile che -ultimata la parte di attività che ricade per sua natura nell'ambito del contratto d'appalto (Gauch, op. cit., N. 31)- l'eventuale rescissione da parte del committente venga giudicata in base alle norme sul mandato, dal momento che essa ha effetti solo per il futuro, ossia ex nunc (Tercier, L'extinction prématurée du contrat, in Das Architektenrecht cit., N. 1220). Orbene, a dipendenza del diritto assoluto garantito al mandante dall'art. 404 cpv.