complessivamente ammette così il 15.25% delle prestazioni professionali contemplate dall'art. 3.6. Al proposito è senz'altro vero -e l'ha dimostrato nell'ambito della realizzazione della propria casa- che il convenuto sarebbe stato in grado, già a dipendenza della sua preparazione accademica come ingegnere civile, di eseguire in proprio molte prestazioni fra quelle elencate nella norma in esame; tesi impostata a riconoscere alla controparte soltanto ciò che attiene in modo esclusivo alle prestazioni progettistiche dell'architetto, approssimativamente corrispondenti a ciò che il convenuto ha utilizzato per sé, riprendendolo dall'opera dell'attore.