perizia, pag. 3 e 4) nella forma del calcolo in percentuale del costo dell'opera (art. 8 del Regolamento). In concreto, mentre l'attore si allinea sull'impostazione del perito che considera il 100% delle prestazioni di cui all'art. 3.6, il convenuto propone che alla controparte siano riconosciute prestazioni limitate alla fase del progetto di massima, pari al 9% (art. 4.1), e al progetto definitivo (art. 4.2.1) per una prestazione pari alla metà del 12.5%, percentuale prevista dall'art. 4.1 del Regolamento (cfr. art. 3.6): complessivamente ammette così il 15.25% delle prestazioni professionali contemplate dall'art. 3.6.